Diritto Sanitario
19 Maggio 2014Il fatto
Un ufficio dell’Agenzia delle entrate notificava ad una farmacia un avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta di registro in relazione al contratto di acquisto dell''azienda. La rettifica aveva riguardato il valore di avviamento, dichiarato in Euro 1.001.405,00 e accertato in Euro 1.761.883,00. La società contribuente ha impugnato l''atto impositivo e la commissione tributaria provinciale di Roma ne ha disposto l’annullamento in quanto gli elementi posti a base del provvedimento erano stati individuati nel volume d''affari dell''azienda nell''anteriore triennio e in un non meglio identificato coefficiente moltiplicatore pari a 1,25, determinato non in forza di legge, ma in base a indagine conoscitiva posta in essere da altro ufficio dell’Agenzia delle entrate. Su appello dell’amministrazione, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha riformato la decisione di primo grado, rilevando che, ai fini della rettifica di valore, potevano essere applicati i coefficienti di redditività desunti dal mod. unico in base al D.P.R. n. 460 del 1999, art. 2, comma 4, a prescindere dall''utilizzo di indagini conoscitive. Nello specifico il coefficiente di redditività, desunto dalla dichiarazione, era risultato pari al 6,38 %, laddove l''ufficio aveva utilizzato in atto un coefficiente "corposamente inferiore", pari all''1,25 %. La rettifica del valore di avviamento era stata motivata sulla base di un''indagine conoscitiva rivolta ad acquisire dati ed elementi di valutazione sulle cessioni di singole farmacie comunali a soggetti privati; ciò al fine di individuare i criteri per la determinazione del valore di avviamento commerciale, da poter utilizzare quali termini di raffronto nelle cessioni tra privati di simili aziende.
Profili giuridici
La motivazione dell''avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, ha la funzione di delimitare l''ambito delle contestazioni proponibili dall''ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere le ragioni e l’entità della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. In questa funzione, l''obbligo della motivazione dell''avviso di accertamento o di rettifica deve ritenersi assolto con l''enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all''idoneità del criterio applicato in concreto attengono, poi, al diverso piano della prova della pretesa tributaria. La motivazione dell''atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall''amministrazione finanziaria nell''esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell''ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello statuto dei diritti del contribuente, assolvono l''essenziale funzione di garantire la conoscenza e l''informazione in ordine ai fatti e ai presupposti giuridici assunti a fondamento della pretesa fiscale e, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra il contribuente e l''amministrazione. Ne derivano due conseguenze: da un lato, che nell''avviso di accertamento, al fine di realizzarne in pieno l''anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell''ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l''iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata; dall''altro, che le ragioni poste a base dell''atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d''impugnazione dell''atto, sì che l''ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell''atto.
Esito del giudizio
La Suprema corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione civile del 07.05.2014
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