Diritto Sanitario
21 Agosto 2014Una coppia ha chiamato in giudizio il medico curante affinché, accertata la responsabilità professionale, venisse condannato al risarcimento del danno conseguente alla nascita del loro figlio.
La donna si era rivolta al sanitario - medico di base - al fine di ottenere la prescrizione di un anticoncezionale. La situazione familiare e patrimoniale propria e del compagno, tra l'altro affetto anche da una specifica patologia, entrambi con figli nati da precedenti unioni, li induceva ad evitare una gravidanza.
Il professionista prescriveva un farmaco quale contraccettivo transdermico.
Nonostante l'uso regolare del cerotto, nella convinzione si trattasse di un rimedio anticoncezionale, la donna si accorgeva di essere incinta.
La ASL confermava che il farmaco era in realtà inidoneo come anticoncezionale essendo invece un medicinale per la terapia ormonale delle donne in menopausa.
La coppia decideva comunque per ragioni ideologiche di portare a termine la gravidanza.
Il Tribunale di Milano ha condannato il medico al risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese che i due genitori vengono ad accollarsi per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica collocata - nel caso specifico - a 20 anni. Si è giunti quindi a quantificare il danno nella somma di euro 400 mensili moltiplicata per 12 mesi e per 20 anni.
È stata quindi accertata dal Tribunale la responsabilità contrattuale del medico avendo lo stesso errato nella prescrizione di un farmaco il cui foglietto illustrativo non lascia dubbio alcuno, in un campo, tra l'altro - la prescrizione di un metodo anticoncezionale - in cui non sono necessarie competenze tecnico-scientifiche particolarmente approfondite o che presenti la soluzione di problemi di particolare difficoltà. Mentre è stato escluso un concorso di colpa della donna per aver omesso di controllare le caratteristiche del farmaco sul foglietto illustrativo, non ritenendosi comportamento esigibile quello della verifica da parte del paziente della prescrizione del medicinale effettuata dal medico.
[Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Per approfondire, Tribunale di Milano 10.03.2014, su www.dirittosanitario.net
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