Diritto Sanitario
06 Ottobre 2014In una controversia determinata da un diniego al rilascio di autorizzazione al trasferimento di una sede farmaceutica, intervenuto a seguito di una istanza proposta nel giugno 2012, il Tribunale amministrativo regionale [Tar] competente, chiamato a decidere la questione in primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dall'interessato. La sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di stato che non ha accolto la tesi del titolare della farmacia ricorrente. I giudici hanno evidenziato che pur restando ferma la facoltà del titolare della farmacia di individuare l'ubicazione del locale di vendita, sia all'inizio dell'attività che in sede trasferimento, all'interno della zona servita, con osservanza del non eludibile vincolo di distanza di 200 metri da ogni altra farmacia, l'attivazione dell'esercizio resta subordinata al potere valutativo dell' Amministrazione (art. 1, commi 4 e segg. della L. n. 475 del 1968, come modificati dall'art. 1 della L. n. 362 del 1991). Questo potere ha natura discrezionale ed investe - trattandosi di servizio esercitato in regime di oligopolio - l'idoneità delle sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate, dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici.
[Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato 16 settembre 2014
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