Diritto Sanitario
20 Ottobre 2014L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel novembre 2006, sulla base di una segnalazione intervenuta sul finire del 2005, acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha applicato ad una società la sanzione amministrativa di 29.100 euro, in relazione ad un messaggio ritenuto ingannevole in quanto diretto ad attribuire ad un prodotto cosmetico proprietà terapeutiche proprie, esclusivamente, di specialità medicinali, lasciando intendere si trattasse di un composto a base di tossina botulinica. Il Tar Lazio, chiamato a decidere in merito, sulla base del dettato normativo di cui al codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), ha ritenuto che il contestato messaggio, diretto all'acquisto on line del prodotto, accreditandone l'efficacia propria di un farmaco e non di un prodotto cosmetico, sia nella parte grafica che descrittiva, debba essere considerato ingannevole, con conseguente legittimità del provvedimento sanzionatorio. Nel caso specifico, sia il nome commerciale del prodotto che gli effetti illustrati nel messaggio e il mezzo indicato per l'uso, sono stati considerati idonei ad indurre in errore il consumatore medio e portarlo a confondere il cosmetico con farmaci contenenti tossina botulinica. Ha osservato il Tar che l'art. 21 del Codice del consumo considera ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad un elemento determinante dell'offerta, così da spingerlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Quanto alla idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, non occorre verificare la concreta esistenza di un pregiudizio, ma la potenzialità lesiva del messaggio pubblicitario sulla libera determinazione delle scelte.
[Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
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