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Diritto Sanitario

15 Giugno 2015

Vendita farmaci on line in violazione del codice del consumo: il link è sanzionabile


Il Tar Lazio, in accoglimento parziale del ricorso proposto contro un provvedimento assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato [Agcm], pur riducendo l'importo della sanzione, ha confermato per il resto la censura di una pratica commerciale ritenuta scorretta in materia di compravendita on line di farmaci. La pratica commerciale sanzionata è consistita nel prospettare ai consumatori italiani, tramite un sito internet in lingua italiana, la possibilità di effettuare operazioni di compravendita on line di farmaci etici, o di farmaci generici ai primi equivalenti, ed in particolare medicinali per la cura delle disfunzioni sessuali. Il Tribunale amministrativo chiamato a decidere l'opposizione proposta contro il provvedimento sanzionatorio della Agcm, dando atto della corretta ricostruzione del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti rilevanti come operato dalla stessa Agcm, riproponendo i contenuti di tale ultimo atto, ha evidenziato tra l'altro che la condotta si articolava tramite «l'aggancio» del consumatore a mezzo di un sito internet che svolgeva la funzione di «segnalatore», per indirizzare direttamente gli utenti italiani all'acquisto di taluni farmaci. Sulla base di alcune indicazioni e rassicurazioni fornite, il sito, attraverso i link posizionati a conclusione delle pagine, indirizzava direttamente alle procedure preimpostate per l'ordine del medicinale etico contenute in altri siti, all'interno dei quali era possibile procedere all'inoltro e al pagamento dell'ordine di acquisto. A sostegno della decisione assunta, si è osservato che il contenuto del claim utilizzato, l'attività di reindirizzo a siti su cui era possibile operare l'acquisto di farmaci etici, la previsione di un corrispettivo per ogni indirizzamento, rendeva chiara l'addebitabilità al ricorrente della pratica commerciale scorretta intesa come violazione degli articoli 20 comma 2 e 23 comma 1 lett. i) del codice del consumo. È interessante tener conto dei contenuti delle citate disposizioni del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005)
Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
[...]
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;
[...]
L'attività posta in essere dal ricorrente, ritenuta non marginale nel complessivo meccanismo di acquisto, è stata ascritta ad attività professionale nell'accezione di cui al codice del consumo che accoglie una nozione ampia di professionista, essendo sufficiente che la condotta sia realizzata nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione o commercializzazione di un prodotto o servizio. Nel caso concreto, la messa a disposizione di alcune pagine di un sito al fine di meglio conseguire gli obiettivi della pratica commerciale - e dietro remunerazione - è apparso costituire esercizio delle ordinarie attività di impresa tipicamente svolte dal soggetto interessato all'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
[avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net]

TAR Lazio, 25 marzo 2015

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