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Diritto Sanitario

29 Giugno 2015

Medicina difensiva, Cassazione: rischi di deriva legalistica di attività sanitarie


In materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, il legislatore è intervenuto nel 2012 introducendo la norma secondo cui il professionista che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, fermi restando gli obblighi risarcitori, non risponde penalmente per colpa lieve.

Art. 3 D.L. 13.9.2012, n. 158 conv. con L. n. 189/2012 (cd. decreto Balduzzi)
L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

La prospettiva di contrastare la cosiddetta medicina difensiva mediante un indiscriminato ricorso al valore regolativo delle linee guida, ha osservato la Corte di Cassazione, non vale a legittimare la sottovalutazione dei non trascurabili rischi che, sul piano scientifico-culturale, si annidano in un'accentuata standardizzazione o burocratizzazione dell'attività medica.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che un'esasperata procedimentalizzazione dell'attività diagnostico-terapeutica possa fatalmente indurre una pericolosa deriva legalistica dell'attività medica, con erosione degli spazi di discrezionalità individuale ed effetti di deresponsabilizzazione. Conseguenze, tutte, in evidente e irriducibile tensione con la condizione che appare strutturalmente connaturata alla scienza medica come pratica clinica, insofferente al rigore delle astrazioni, rispetto all'immediata e concreta normatività del caso concreto: una condizione che rende ineliminabile la dimensione della cosiddetta libertà di cura, più appropriatamente definibile come responsabilità di cura del singolo professionista.
Una simile deriva legalistica deve tuttavia ritenersi scongiurata anche attraverso la chiave di lettura fornita dalla giurisprudenza in materia, muovendo dal confronto critico dei parametri scientifici forniti dalla linee guida con le specialità del caso clinico, la singolarità della vicenda concreta, l'anamnesi o la storia clinica del paziente e i motivi di originalità e irripetibilità che, con riguardo a ciascuna vicenda esistenziale esaminata, esigono dal singolo professionista piena considerazione e ineludibile rispetto.
Nella vicenda si erano susseguite persone ed accadimenti. Il paziente era deceduto e i sanitari coinvolti condannati alle pene di giustizia. Una dinamica fattuale in cui anche l'approccio farmacologico era stato oggetto di censure per essere mancato adeguato ricorso alla somministrazione di efficaci medicinali neuroprotettivi, trascurandosi la prospettazione dell'essenziale necessità che il bambino guadagnasse in ogni modo possibile tempo prezioso in attesa dell'unica misura terapeutica realmente salvifica.
[avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]

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