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Diritto Sanitario

14 Settembre 2015

Cassazione, il personale non farmacista ha l’obbligo di iscrizione all’Inps


La Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'Inps nei confronti di una lavoratrice non farmacista che, durante una verifica, era stata trovata priva di qualunque copertura previdenziale La Corte di Cassazione ha emanato una sentenza che ribadisce il fatto che, vista la natura commerciale dell'impresa, il personale non farmacista ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'Inps. Nessun dubbio sulla natura di impresa commerciale delle farmacie. In questi termini si è ancora una volta espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia del 6 agosto scorso, emessa a conclusione di un giudizio intrapreso per la contestazione di un verbale di accertamento ispettivo con il quale l'Inps aveva ritenuto sussistere taluni obblighi di iscrizione nella gestione commercianti trattandosi di una impresa familiare gestita dal titolare della farmacia nella quale la coniuge operava come coadiutrice. Nell'esercizio della farmacia, alle attività protette di produzione di galenici e vendita di prodotti terapeutici (farmaci, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici preparati), esercitate solo da soggetti muniti di apposito titolo ed iscritti, si affianca l'attività commerciale di vendita di articoli da banco o non sanitari in senso stretto. Non possiamo mancare di considerare che a sostegno della natura imprenditoriale dell'attività assume rilievo anche il dato normativo, come il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 113, che prevede espressamente l'ipotesi della dichiarazione di fallimento del farmacista o il D.Lgs. n. 114/1998 che presuppone l'applicabilità della sua disciplina anche alle farmacie, dal momento in cui prevede, per converso, la non applicabilità delle disposizioni alle farmacie comunali, e solo alla condizione (di difficile configurabilità) che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici. Sul piano strettamente previdenziale, a parte i profili di carattere imprenditoriale, occorre osservare l'altrettanto indubbia natura di "professione liberale" dell'attività del farmacista, con istituzione di un'apposita assicurazione in forza del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, e della conseguente questione relativa all'esclusione dall'assicurazione commercianti per effetto di tale connotazione professionale. Sul punto, ha aggiunto la Suprema Corte, si può osservare che l'esclusione dei farmacisti dall'assicurazione commercianti, appare coerente con la finalità di evitare duplicazioni di assicurazione, essendo i farmacisti, come professionisti, iscritti all'ente previdenziale ENPAF, in favore del quale versano i contributi. Tale particolare posizione del titolare, non iscritto Inps, non esclude l'iscrizione del familiare coadiutore. Questa finalità, tuttavia, non si riscontra con riguardo agli eventuali coadiutori familiari non farmacisti, rispetto ai quali, al contrario, l'esclusione dell'assicurazione nonostante la loro partecipazione all'attività di un'impresa commerciale, avente le caratteristiche previste ai fini assicurativi, rappresenterebbe una disarmonia rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di garanzia di un'adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (art. 38 Cost., comma 2). (Avv. Rodolfo Pacifico -www.dirittosanitario.net)

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