Diritto Sanitario
12 Ottobre 2015Le nuove farmacie "aggiuntive" non hanno un riferimento diretto al territorio e sono poste al servizio di una utenza per così dire mobile. Esse sono ubicate presso stazioni ferroviarie e autostradali, aeroporti, porti grandi centri commerciali. Si tratta di luoghi ai quali accedono notevoli flussi di persone che non necessariamente sono residenti nelle immediate vicinanze, e in genere si servono, per accedervi, di mezzi di trasporto pubblici o privati. Il Consiglio di Stato, nel decidere gli appelli proposti contro due sentenze del Tar Veneto, ha delineato taluni principi interpretativi della norma contenuta nell'articolo 1 bis introdotto nella legge 475/1968 dal decreto legge n. 1/2012 (conv. con L. 27/2012).
Il legislatore ha stimato utile, nell'interesse della cittadinanza, che chi ha motivo di recarsi in uno dei luoghi indicati dalla disposizione (art. 1 bis) abbia l'opportunità di avvalersi anche di una farmacia, oltre che degli altri servizi che solitamente vi si trovano. L'istituzione di una farmacia ai sensi dell'art. 1-bis della L. n. 475 del 1968 non si giustifica in relazione alle esigenze della popolazione residente in uno specifico ambito territoriale, bensì in relazione all'alta affluenza di potenziali avventori di qualsivoglia provenienza. La legge ha espressamente indicato le condizioni in presenza delle quali si presume verificato il requisito un'affluenza sufficientemente elevata. Se di fatto sussistono le condizioni indicate dalla legge, l'istituzione di una farmacia aggiuntiva si ritiene per ciò solo giustificata e non vi è bisogno di un'apposita motivazione.
Il Collegio, pur non condividendo una parte della motivazione che il Tribunale amministrativo aveva posto a sostegno della propria decisione di ritenere illegittima la procedura con la quale era stata istituita una nuova sede farmaceutica aggiuntiva in un centro commerciale, ha di fatto escluso che nel caso specifico si potesse comunque giungere ad istituirla per mancanza del presupposto della distanza di 1500 metri da una preesistente farmacia. Tale distanza, si è ancora affermato, deve calcolarsi tra la farmacia preesistente e il più vicino ingresso del centro commerciale, trascurando il percorso interno al centro commerciale medesimo. (Avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net)
Per approfondire, Consiglio di Stato 28 settembre 2015, su www.dirittosanitario.net al seguente link: http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=13
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