Diritto Sanitario
23 Maggio 2016Il Tribunale ha osservato il verificarsi di un accoglimento parziale dell'istanza pubblicitaria nella misura in cui non venisse utilizzata l'immagine del personaggio famoso associata al prodotto. Si era ritenuto che la pura presenza del testimonial sul messaggio via stampa o via internet costituisse una raccomandazione all'uso del prodotto.
In un precedente provvedimento del TAR si erano specificati i limiti della norma di riferimento dettata dall'art. 117 del decreto legislativo n. 219/2006:
«b) il menzionato articolo 117 nel vietare un messaggio pubblicitario contenente la raccomandazione di una persona largamente nota al pubblico presuppone un ruolo attivo del suddetto personaggio concretizzantesi in una funzione di accreditamento del prodotto e nel conseguente invito ad acquistarlo;
c) poiché tale ruolo non è in alcun modo individuabile nella mera presenza del personaggio famoso nel messaggio pubblicitario in assenza di alcuna manifestazione di preferenza, sia pure implicita, da parte del suddetto personaggio per l'utilizzo del dispositivo medico, come è dato individuare nella fattispecie in esame, ne discende l'illegittimità del contestato diniego».
È stato quindi affermato che la mera presenza, come nel caso concreto, dello sportivo famoso, non costituisce manifestazione, sia pure implicita, da parte del personaggio «per l'utilizzo del dispositivo medico».
Tale assetto ha condotto il Tribunale amministrativo adito dalla società interessata ad accoglierne i motivi di contestazione in ordine alle limitazioni relative all'uso dell'immagine del campione.
Il profilo controverso era collegato all'idea che dall'immagine o sequenza di immagini proposta nell'istanza di pubblicità, si potesse evincere che il personaggio facesse uso del prodotto o loavrebbe utilizzato, anche in considerazione della particolare specialità dello sportivo e in connessione alla natura e alle origini della patologia che il dispositivo è destinato ad eliminare. La dinamica avrebbe implicitamente configurato una fattispecie di ruolo attivo nella pubblicità da parte di una persona che gode ampia fiducia del pubblico che può essere causa di incitamento al consumo del prodotto sanitario, con conseguenze che possono incidere negativamente sulla salute del consumatore.
avv. rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Lazio - Roma 17.05.16, su www.dirittosanitario.net
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)