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Diritto Sanitario

23 Maggio 2016

Spot dispositivi medici, Tar annulla nota ministeriale che vieta uso di testimonial


Il Tribunale ha osservato il verificarsi di un accoglimento parziale dell'istanza pubblicitaria nella misura in cui non venisse utilizzata l'immagine del personaggio famoso associata al prodotto. Si era ritenuto che la pura presenza del testimonial sul messaggio via stampa o via internet costituisse una raccomandazione all'uso del prodotto.
In un precedente provvedimento del TAR si erano specificati i limiti della norma di riferimento dettata dall'art. 117 del decreto legislativo n. 219/2006:
«b) il menzionato articolo 117 nel vietare un messaggio pubblicitario contenente la raccomandazione di una persona largamente nota al pubblico presuppone un ruolo attivo del suddetto personaggio concretizzantesi in una funzione di accreditamento del prodotto e nel conseguente invito ad acquistarlo;
c) poiché tale ruolo non è in alcun modo individuabile nella mera presenza del personaggio famoso nel messaggio pubblicitario in assenza di alcuna manifestazione di preferenza, sia pure implicita, da parte del suddetto personaggio per l'utilizzo del dispositivo medico, come è dato individuare nella fattispecie in esame, ne discende l'illegittimità del contestato diniego».
È stato quindi affermato che la mera presenza, come nel caso concreto, dello sportivo famoso, non costituisce manifestazione, sia pure implicita, da parte del personaggio «per l'utilizzo del dispositivo medico».

Tale assetto ha condotto il Tribunale amministrativo adito dalla società interessata ad accoglierne i motivi di contestazione in ordine alle limitazioni relative all'uso dell'immagine del campione.
Il profilo controverso era collegato all'idea che dall'immagine o sequenza di immagini proposta nell'istanza di pubblicità, si potesse evincere che il personaggio facesse uso del prodotto o loavrebbe utilizzato, anche in considerazione della particolare specialità dello sportivo e in connessione alla natura e alle origini della patologia che il dispositivo è destinato ad eliminare. La dinamica avrebbe implicitamente configurato una fattispecie di ruolo attivo nella pubblicità da parte di una persona che gode ampia fiducia del pubblico che può essere causa di incitamento al consumo del prodotto sanitario, con conseguenze che possono incidere negativamente sulla salute del consumatore.

avv. rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Lazio - Roma 17.05.16, su www.dirittosanitario.net

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