Diritto Sanitario
19 Settembre 2016Nel giudizio amministrativo, ad eccezione di ipotesi specifiche, non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa se ciò non si traduca anche in uno specifico argomentato beneficio in favore di chi propone l'azione giudiziaria. Nel processo in questione l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.
Sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. L'interesse e la legittimazione al ricorso è stato costantemente riconosciuto ai farmacisti titolari di sede nello stesso comune nell'ipotesi di impugnazione di provvedimenti istitutivi di una nuova sede farmaceutica idonei a comportare uno sviamento di clientela. La modifica della pianta organica per effetto dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica incide sulla zona di competenza delle farmacie preesistenti, recando un evidente pregiudizio ai relativi titolari di sede che, per effetto della nuova istituzione, si vedono ridotta la perimetrazione della propria zona. Il Consiglio di Stato, nello specifico caso in commento, ha osservato che non vi è stata istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma soltanto la riassegnazione di una sede istituita da moltissimi anni, e da molto tempo rimasta vacante: in questo modo la riattivazione della sede farmaceutica - pur comportando in via di fatto una perdita reddituale correlata allo sviamento di clientela per i titolari delle sedi limitrofe - non incide né sulla pianta organica, né sulla perimetrazione delle singole zone di competenza delle farmacie vicine, restando del tutto invariato il regime regolatorio.
La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina - dopo tanto tempo - la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico. Ne consegue che lo sviamento di clientela non può costituire nello specifico idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l'interesse al ricorso di primo grado. (Avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net)
Per approfondire Consiglio di Stato 08.09.2016 - www.dirittosanitario.net
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