Diritto Sanitario
03 Ottobre 2016Nella nuova disciplina introdotta ad ulteriore regolamentazione per il potenziamento del servizio farmaceutico (decreto legge n. 1 del 2012 conv. con L. n. 27/12), la valutazione circa la redditività delle farmacie non rientra tra quelle normativamente previste, essendo l'impianto impostato dal legislatore finalizzato invece a garantire una più capillare presenza sul territorio delle strutture e a facilitare l'accesso alla titolarità delle stesse da parte dei farmacisti. La scelta relativa alla istituzione di nuove sedi, sottoposta nello specifico al vaglio del giudice amministrativo, ha indotto a ribadire la non illimitata contestabilità in sede giudiziaria salva l'ipotesi in cui vengano e delinearsi i profili di manifesta irrazionalità o contraddittorietà.
Il Tar Veneto, a motivazione del provvedimento in rassegna, ha evidenziato che - riguardo al problema della persistenza delle piante organiche, o meglio, il mantenimento di una delimitazione territoriale riferita a ciascuna sede, di modo che il decentramento o lo spostamento debba sempre avvenire all'interno di tale perimetro senza invadere quello di altra sede - si osserva una innovativa disciplina chiaramente diretta a superare il precedente assetto, introducendo un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi molto più elastico e non strettamente ancorato alla perimetrazione dell'ambito di utenza, superando, come confermato dallo stesso Ministero della Salute, il sistema della pianta organica, così come tradizionalmente intesa. Il Collegio Veneto richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (2014 e 2015) ha delineato la non manifesta irrazionalità della scelta di collocare una nuova farmacia in un'area già servita dalle farmacie preesistenti, se l'entità della popolazione interessata lo giustifica. L'aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva così come il parametro demografico può non applicarsi con rigidità.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Tar Veneto, 01.09.2016 - www.dirittosanitario.net
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