Diritto Sanitario
17 Ottobre 2016Il titolare di una farmacia, risultando anche aggiudicatario della concessione relativa alla gestione di due dispensari farmaceutici, interessato alla vendita della struttura tenendo in considerazione anche i dispensari e avendo iniziato trattative in tal senso, ha impugnato l'atto regionale che prevede la decadenza dalla gestione dei dispensari al momento del trasferimento della concessione della farmacia e conseguente apertura di una nuova procedura di assegnazione. Il Tar Lombardia, dopo aver richiamato i riferimenti normativi in materia (l. n. 221/68) ha evidenziato che la circolare in questione ha equiparato al caso della rinuncia quella del trasferimento della concessione farmaceutica, che darebbe vita ad una sorta di "rinuncia obbligata", perché il farmacista responsabile del dispensario "è tenuto a comunicare la rinuncia" nel caso di trasferimento dell'azienda farmaceutica principale.
Il trasferimento della farmacia comporterebbe l'amputazione del legame di accessorietà del dispensario alla farmacia, con conseguente ritorno del primo nella disponibilità del Comune. Questa interpretazione è però errata secondo il giudice amministrativo. Infatti è del tutto contraddittorio introdurre una rinuncia obbligatoria e vincolata, in quanto la rinuncia è una manifestazione di volontà a contenuto abdicativo in nulla equiparabile ad una decadenza ex lege. La previsione di una rinuncia obbligatoria è quindi una contraddizione in termini e la decadenza automatica della concessione del dispensario annuale non trova alcun fondamento normativo, neppure regionale. L'attività di distribuzione dei medicinali non è governata esclusivamente dal principio di libera iniziativa economica e di libera concorrenza, ma da un regime concessorio che attribuisce la titolarità del servizio alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che il trasferimento dell'impresa è limitato dall'atto concessorio, ma è pur vero che l'amministrazione non può configurare cause di decadenza dalla concessione che non siano previste dalla legge e dallo stesso atto concessorio.
Il dispensario annuale è un accessorio di una farmacia già aperta in altra località, come dimostrato dalla procedura di affidamento, è rilasciato con apposita concessione e non ha carattere di provvisorietà tale da giustificare un riesame della sua esistenza ogni volta che venga trasferita la concessione, essendo tale profilo da valutare in sede di istituzione di nuove farmacie e di revisione delle concessioni dei dispensari. [avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Per approfondire TAR Lombardia 06 ottobre 2016 su www.dirittosanitario.net
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)