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Diritto Sanitario

06 Febbraio 2017

Titolari di farmacie con lo stesso cognome, Cassazione: l’insegna va modificata


Il fatto costitutivo del diritto all'insegna, ancor più che per la ditta, è costituito dal semplice uso di essa, in assenza di un sistema di pubblicità o di registrazione. Si è accertato nel giudizio che l'uso dell'insegna contenente il patronimico oggetto di contestazione si era consolidato con conseguente piena legittimità del diritto dell'acquirente a far escludere il nome idoneo a creare confusione.

La stessa Corte ha avuto modo di affermare - sebbene con riferimento alla ditta - il principio di diritto secondo cui nel conflitto tra i titolari di ditte uguali o simili, legittimamente usate per effetto dell'identità o similarità dei rispettivi cognomi, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino anche alla eliminazione del cognome dalla ditta sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata. Tale principio può estendersi anche all'insegna, potendosi affermare che, in casi estremi come quello concreto, nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili, per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino alla eliminazione del cognome dall'insegna sorta successivamente (anche se è il proprio cognome), ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

Nel caso concreto la vicenda processuale ha visto due titolari di esercizi farmaceutici contrapporre opposte ragioni in una particolare controversia determinata dal trasferimento di una sede avvenuto nel corso dell'anno 2002, ad opera del titolare omonimo di un farmacista la cui attività era stata ceduta dagli eredi nel 1989 con diritto per l'acquirente all'utilizzo del cognome del precedente titolare nella ditta e nell'insegna.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Cassazione Civile 17.01.2017 su www.dirittosanitario.net

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