Diritto Sanitario
03 Maggio 2017La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale (art. 1 c. 2 L.R. Pimonte n. 11/16) che inseriva il comma 3-bis all'art. 10 della L.R. Piemonte n. 21 del 1991. La norma consentiva l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale presso gli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita. Secondo lo Stato ricorrente, la disposizione violava gli artt. 32, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale, in materia di tutela della salute, codificato nella normativa statale - più specificamente nell'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 153 del 2009 e negli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.M. 16 dicembre 2010 - secondo cui detto impiego è ammissibile solo nelle farmacie.
L'impugnata norma regionale, con significativa innovazione, aveva dunque esteso agli esercizi di vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita la possibilità di effettuare talune prestazioni analitiche di prima istanza (rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale). In virtù di alcuni interventi di liberalizzazione, la legislazione statale ha consentito che negli esercizi di vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita potessero vendersi talune classi di medicinali non soggette a prescrizione medica. Per quanto riguarda le prestazioni analitiche di prima istanza (fra le quali quelle contemplate dalla legge regionale sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale), viceversa, nessuna facoltà è stata riconosciuta in capo agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la legge dello Stato ha limitato la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo alle sole farmacie. La norma regionale in questione, invece, amplia il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare le prestazioni, includendovi quelli a cui la legislazione statale permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali, ponendosi così in chiaro contrasto con l'interposta legislazione statale. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all'organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscano principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali.
Avv. Rodolfo Pacifico
Per approfondire Corte Costituzionale 07.04.2017 su www.dirittosanitario.net
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