Diritto Sanitario
26 Settembre 2017L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nel dicembre 2009 sanzionava una Società in relazione a una pratica commerciale ritenuta scorretta consistente nella diffusione (tra gennaio 2007 e settembre 2009) di due spot radiofonici con i quali si accreditava l'utilità dei trattamenti offerti per la cura di alcune patologie del cuoio capelluto, applicando la pena pecuniaria di € 60.000,00.
Il TAR Lazio, chiamato a giudicare in primo grado in ordine alla legittimità degli atti sanzionatori, ha respinto l'impugnazione proposta dalla Società che si è quindi rivolta al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della pronuncia confermativa del provvedimento emesso dall'Agcm.
Il Consiglio di Stato ha giudicato corretta la sentenza TAR e legittimo l'operato dell'Agcm.
I presupposti in presenza dei quali una pratica commerciale deve essere considerata ingannevole sono due. Deve trattarsi, in primo luogo, di condotta «contraria alla diligenza professionale» rientrante tra le tipologie di «azioni» o «omissioni» ingannevoli previste da Codice del consumo (artt. 21 e 22). Il secondo è rappresentato dall'attitudine della pratica «ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».
Quanto al primo presupposto, si è osservato, glispotin questione non solo contenevano informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche principali del prodotto e ai suoi vantaggi, ma presentavano anche in modo ambiguo informazioni «rilevanti». A quest'ultimo riguardo, va rimarcato che, in tutte le ipotesi in cui la pratica commerciale integri gli estremi di un «invito all'acquisto» ‒ locuzione che comprende senza dubbio le comunicazioni commerciali ‒ debbono considerarsi sempre e comunque «rilevanti» le informazioni relative alle «caratteristiche principali del prodotto» (art. 22, comma 4, lettera a).
La pratica commerciale in questione è stata ritenuta non rispondente al livello di diligenza generalmente richiesto agli operatori del settore. Per «diligenza professionale» ‒ nozione autonoma rispetto a quella del codice civile, dove costituisce parametro di valutazione dell'esattezza dell'adempimento di obbligazioni ‒ deve intendersi la «specifica competenza e attenzione» che «ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti». Tra le regole oggettive di comportamento finalizzate alla tutela dell'interesse dei consumatori ad assumere decisioni commerciali consapevoli e informate, è ricompreso il dovere di veicolare informazioni complete ed esaustive riguardo alla efficacia dei prodotti oggetto di promozione. L'obbligo di completezza, nel caso specifico, si presentava ancor più stringente, considerata la vulnerabilità dei consumatori afflitti da un disagio derivante da un problema estetico.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto anche il secondo tratto qualificante la «scorrettezza» della pratica commerciale, consistente nella attitudine del comportamento tenuto dal professionista a influenzare in modo apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.
Alla luce della ampia nozione di «decisione di natura commerciale» fatta propria dal Codice del consumo, una pratica senza dubbio può considerarsi «idonea ad indurre un consumatore ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso» quando incida sulle informazioni di cui i consumatori dispongono ‒ alterandole o omettendole ‒ precludendogli la possibilità di scegliere con cognizione di causa.
avv. Rodolfo Pacifico -www.dirittosanitario.net
per approfondire, Consiglio di Stato 06.09.2017 suwww.dirittosanitario.net
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