Diritto Sanitario
20 Novembre 2017L'ordine di demolizione di una vetrina di cristallo sporgente 30 centimetri apposta sul lato frontale di una farmacia è legittimo anche se il titolare, destinatario del provvedimento non sia stato il "responsabile dell'abuso", mentre è irrilevante la valutazione circa la reale sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla demolizione nonché il mancato intervento nel procedimento della autorità sanitaria. Il TAR Campania - Napoli ha evidenziato che è costante nella giurisprudenza l'affermazione per cui la demolizione debba essere posta a carico di chi abbia con il bene una relazione materiale che lo ponga nella condizione di eseguire il provvedimento. Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la cosa tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato.
Sotto altro profilo va evidenziato che l'abusività di un'opera rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell'affidamento e all'interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. Nessuna norma, infine, induce a concludere sulla necessità di intervento della "Autorità sanitaria" nei procedimenti di demolizione riguardanti le strutture farmaceutiche; i poteri dell'autorità sanitaria operano, infatti, in un diverso ambito e non valgono in alcun modo a elidere i poteri sanzionatori in materia edilizia facenti ordinariamente capo all'autorità comunale. (Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net)
Per approfondire T.A.R. Campania Napoli 07-11-2017 su www.dirittosanitario.net
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