Diritto Sanitario
19 Dicembre 2017Con un provvedimento comunale del 2015, adottato ai sensi dell'art. 35 L. 253/1950, veniva autorizzata l'esecuzione di una sentenza del Tribunale Civile risalente al 2009 che aveva disposto lo sfratto di una società di persone dai locali sede di un esercizio farmaceutico.
Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR che decideva per la reiezione delle domande di annullamento e di risarcimento del danno. Avverso la pronuncia di primo grado la società ha interposto appello.
La disciplina posta a sostegno del provvedimento si rinviene nell'art. 35 L. 23 maggio 1950, n. 253, ai sensi del quale Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia[la competenza in ordine alla procedura di trasferimento delle strutture farmaceutiche è poi transitata alle Regioni e quindi ai Comuni in virtù delle leggi regionali disciplinanti lo specifico settore].
La giurisprudenza amministrativa ha inteso tale disposizione come espressiva di un potere pubblicistico di natura eccezionale, connesso all'esigenza primaria di garantire un'adeguata copertura del servizio attraverso un numero sufficiente di farmacie a presidio della zona di riferimento.
L'incidenza di tale potere sul soddisfacimento del diritto del privato locatore già riconosciuto meritevole di tutela in sede giurisdizionale, impone un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva da parte dell'amministrazione, che dia conto, sul presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico tutelato, dell'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio per irreperibilità di altri locali idonei nella zona di competenza.
Il rapporto tra i termini di valutazione - l'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio e l'irreperibilità di altri locali idonei - va chiarito nel senso che intento normativo primario è quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie; sicché, ciò che può giustificare il diniego dell'autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto. In difetto di tale implicazione critica, la semplice irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 35 della L. n. 253 del 1950.
Il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che si ravvisano nel rapporto farmacie/popolazione e nella distanza fra farmacie esistenti, gli unici parametri rilevanti nella valutazione dei rischi di compromissione dell'interesse pubblico all'assistenza farmaceutica, al cui svolgimento è condizionato il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dello sfratto.
(Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net)
Per approfondire - Consiglio di Stato 28 novembre 2017 su - www.dirittosanitario.net
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