Diritto Sanitario
23 Gennaio 2018La titolare di una farmacia, nel 2014, veniva dichiarata colpevole del reato di truffa in danno della Asl di competenza. Secondo la tesi accusatoria la professionista aveva asportato da 21 farmaci in vendita presso la struttura le relative fustelle trasmettendole poi ai fini del rimborso delle somme dovute dal servizio sanitario nazionale, pur senza aver mai consegnato i relativi farmaci ai clienti, conseguendo l'ingiusto profitto di euro 970,50. All'affermazione della penale responsabilità dell'imputata conseguiva la sua condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della riparazione integrale del danno mediante restituzione, alla pena di mesi 6 di reclusione Euro. 140,00 di multa, pena sospesa.
Contro la decisione di primo grado ha proposto appello la difesa dell'imputata, affermando tra l'altro che la titolare avrebbe al più dovuto rispondere di un illecito civile. Ha aggiunto inoltre la difesa che, diversamente da altri gravi casi di truffa riportati nelle "cronache riguardanti falsificazioni di ricette mediche effettuate da medici compiacenti", nel caso concreto si sarebbe invece in presenza di farmaci 'veri' realmente prescritti "con una ricetta vera a dei pazienti veri che per una qualche ragione, poi, non li hanno ritirati".
La Corte d'appello investita dell'impugnazione, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha osservato che le specifiche statuizioni in materia - D.P.R. n. 371 del 1998 - impongono al farmacista di asportare il bollino dalla confezione solo al momento della consegna del farmaco al paziente. Si sarebbe dunque innanzi ad una svista e ad un comportamento deontologicamente scorretto solo laddove vi fosse stata la consegna del farmaco effettivamente nel giorno successivo, mentre nel caso di specie, i farmaci erano accatastati in uno sgabuzzino e risalivano a ricette esibite dai clienti molti mesi prima e già presentate al servizio sanitario ai fini del rimborso e senza che quel farmaco fosse mai stato consegnato.
La Corte territoriale, in tema di configurazione del dolo, ha inoltre osservato come è al momento dell'apposizione del bollino sulla ricetta, in previsione della non consegna immediata del farmaco, che deve risalire il dolo relativo al reato di truffa, diversamente dalle argomentazioni secondo cui quel dolo dovrebbe farsi risalire solo ad un successivo momento ovvero a quello in cui vi sarebbe stata la percezione della somma indebita da parte della Asl.
Avv. Rodolfo Pacifico
www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Corte d'appello di Lecce Sez. Unica 22.11.17 suwww.dirittosanitario.net
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