Diritto Sanitario
06 Febbraio 2018Le incompatibilità direttamente previste dalla Legge (art. 8 comma 1 della legge n. 362/1991) secondo cui la partecipazione alle società è incompatibile «con la posizione di titolare... di altra farmacia» (lett. b) e «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato» (lett. c), sanzionano la posizione dei ricorrenti titolari di sede farmaceutica rurale e farmacisti dipendenti di Azienda ospedaliera. In tal senso si è espresso il Tar Calabria a seguito di ricorso proposto da alcuni farmacisti aggiudicatari in forma associata all'esito del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nella regione. La formulazione dell'art. 8 L. n. 362 del 1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge.
Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento. Tale norma, secondo il Tribunale, non può ritenersi abrogata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 158, della L. n. 124 del 2017, il quale, nello stabilire che «i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma», non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società (disciplinati, per l'appunto, dall'art. 2359 del codice civile, inserito nella sezione V del capo V del titolo V, intitolata "Delle azioni e di altri strumenti"), lasciando quindi fuori dal proprio campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire TAR Calabria, 25.01.18, su www.dirittosanitario.net
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