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Diritto Sanitario

23 Aprile 2018

Latte in polvere scaduto, limiti alla rilevanza penale


Alla titolare di una farmacia veniva addebitata l'intervenuta commercializzazione in data 21 settembre 2008 di sostanze alimentari nocive consistenti in una confezione di latte in polvere per lattanti scaduta il 16 luglio 2008.

Il profilo della colpa veniva identificato nell'omesso controllo della validità dei prodotti messi in vendita.  La farmacista in tal modo - sempre secondo l'accusa - cagionava in danno del neonato cui era stato somministrato il prodotto lesioni guaribili in otto giorni. Il giudice d'Appello riformava la sentenza di condanna emessa in primo grado e le connesse statuizioni civili, assolvendo l'imputata dai reati a lei ascritti [art. 444 codice penale, rubricato Commercio di sostanze alimentari nocive; art. 452 c.p. rubricato Delitti colposi contro la salute pubblica (capo A) e art. 590 c.p. rubricato Lesioni personali colpose (capo B)].

Era accaduto che i genitori del bambino, dopo avergli somministrato il latte in polvere, notavano l'insorgere di dolori addominali e febbre; successivamente si accorgevano che il latte in polvere era scaduto. Portavano il bimbo presso un pronto soccorso ospedaliero ove veniva giudicato guaribile in otto giorni. Tuttavia, a fronte del suggerimento di acconsentire al ricovero in osservazione, rifiutavano, preferendo che il piccolo venisse seguito dal pediatra di famiglia.

La Corte d'appello ha ritenuto mancare la prova del cattivo stato di conservazione del latte scaduto (prova necessaria, in quanto il reato previsto dall'art. 444 c.p. è reato di pericolo concreto) e della riconducibilità dei disturbi presentati dal bambino all'assunzione dell'alimento: prova che il giudice di primo grado aveva ravvisato in ossequio al principio dell'elevata probabilità logica, sulla base delle dichiarazioni dei genitori e delle valutazioni espresse dai consulenti di parte, i quali avevano ritenuto riscontrare un "chiaro ed univoco" nesso di causalità tra la somministrazione del latte - considerato di "indubbia nocività" - e le lesioni riscontrate sul bambino.

La rilevanza penale della messa in vendita di sostanze alimentari nocive è legata non già al dato formale del commercio di alimentari la cui data di scadenza (o meglio, di preferibile consumazione) sia già spirata, ma al dato sostanziale della pericolosità in concreto. Si è affermato in giurisprudenza di legittimità che il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha evidenziato la mancanza degli elementi di prova riguardanti la pericolosità in concreto del latte in polvere, sia con riguardo al modo in cui il prodotto si presentava esteriormente; sia con riguardo all'assenza di un'univoca riferibilità eziologica alla somministrazione di latte guasto dei sintomi accertati sul piccolo anche in considerazione della natura aspecifica della sintomatologia manifestata ossia riferibile a più possibili cause, e dunque non necessariamente a un'intossicazione da latte in polvere avariato. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza del percorso motivazionale e degli esiti della sentenza assolutoria di secondo grado.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

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