Diritto Sanitario
06 Giugno 2018Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, la Farmacia ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (datato 8 novembre 2012) di "Approvazione del bando di concorso straordinario per titoli per la predisposizione della graduatoria per l'assegnazione di n. 343 sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, disponibili per il privato esercizio in Regione Lombardia", nella parte in cui aveva recepito la determinazione di un Comune in ordine all'individuazione e localizzazione della sede farmaceutica all'interno del territorio. A sostegno della propria impugnativa, oltre a reiterare talune censure già dedotte in altro procedimento giudiziario proposto dinanzi al TAR di Brescia, relative alla disposta localizzazione della nuova sede, censurava la condotta della Regione per essersi limitata a recepire l'indicazione effettuata dal Comune in ordine alla localizzazione della nuova struttura. Il TAR ha respinto il ricorso e la Farmacia ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l'impugnazione, ha evidenziato la circostanza per cui nell'atto di appello la Farmacia aveva ribadito la propria tesi - già spesa in primo grado e ritenuta infondata dal TAR - secondo cui la Regione non avrebbe potuto estraniarsi completamente dalle decisioni assunte dai Comuni, permanendo a suo carico il dovere di verificare la loro legittimità. La disciplina posta dall'art. 11 del Decreto Legge n. 1 del 2012 di riforma del settore (convertito con modificazioni in L. n. 27 del 2012), come ha osservato il Consiglio di Stato, implica che - compete ai Comuni l'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche sul proprio territorio, prescrivendo l'invio dei dati entro una data precisa alle Regioni; spetta, invece, alle Regioni, sulla base dei dati inviati dai Comuni, l'approvazione del bando di concorso straordinario per titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di quelle vacanti) e la conclusione dello stesso entro una specifica data; la regione, inoltre, dispone del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del Comune nel termine previsto dal comma 2 dello stesso articolo 11. Il Legislatore, con la riforma del 2012 ha inteso eliminare un passaggio meramente burocratico e formalistico (l'istituzione della nuova sede da parte dell'organo regionale), concentrando il potere istitutivo in capo ai Comuni, peraltro da sempre titolari - al di là degli aspetti formali - di quello che è stato individuato dalla giurisprudenza come il "livello decisionale effettivo". Da ciò discende che sussiste una competenza esclusiva in capo al Comune nell'individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, residuando in capo alla Regione il solo potere sostitutivo da esercitarsi in caso di inerzia da parte del Comune.
Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Consiglio di Stato 27 aprile 2018 su www.dirittosanitario.net
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