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Diritto Sanitario

18 Settembre 2018

Cosmesi, Cassazione: pericoloso aggiungere sostanze medicinali


Il novero delle attività pericolose non è predeterminato in astratto dovendo essere integrato con tutte quelle attività che risultino in concreto dotate di spiccata potenzialità offensiva per loro natura o per le modalità concrete di svolgimento. La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti della disciplina contenuta nell'articolo 2050 codice civile, non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno. Il requisito della pericolosità, dunque, non va accertato in astratto, ma in concreto, con valutazione che deve essere fatta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio ad altro giudice d'appello la sentenza di secondo grado confermativa di una pronuncia di esclusione della responsabilità e di rigetto della condanna risarcitoria per taluni danni consistenti nell'aggravamento della psoriasi di cui soffriva il soggetto richiedente conseguente alla utilizzazione di un preparato cosmetico per uso cutaneo prodotto da una società europea, ma commercializzato in Italia. Era stata esclusa la configurazione di attività pericolosa prevista dall'art. 2050 c.c. sulla base dell'astratta distinzione tra attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di natura farmaceutica (pacificamente ricompresa in tale novero) e attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di natura cosmetica (pacificamente esclusa dal novero medesimo) senza considerare le peculiarità del caso concreto, in relazione al quale era stata accertata la presenza nel prodotto utilizzato di una sostanza medicinale di natura cortisonica. Si era ha ritenuta inapplicabile la norma codicistica citata, sul rilievo che, se è pacifico che tra le attività pericolose rientra quella di produzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, altrettanto pacificamente dovrebbe escludersi dal contesto di tali attività quella di produzione e commercializzazione di prodotti di natura cosmetica, quale quello utilizzato dal danneggiato.

avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Cassazione Civile 19.07.2018 su www.dirittosanitario.net

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