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Diritto Sanitario

05 Febbraio 2019

Medicinali guasti o imperfetti, tribunale assolve imputati


Il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti previsto dall'art. 443 c.p. sanziona la condotta di colui che detiene per il commercio, mette in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti.

L'art. 443 del codice penale, rubricato Commercio o somministrazione di medicinali guasti, stabilisce che «Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103».

La norma, ha osservato il giudice penale, delinea un cosiddetto reato di pericolo posto a tutela della salute dei singoli e della collettività e diretto a stigmatizzare, per il tramite dell'allestimento di un presidio di garanzia anticipato, il rischio della somministrazione di medicinali guasti o imperfetti.

Ha evidenziato il Tribunale, che ai fini della configurabilità della fattispecie di reato, le condotte penalmente rilevanti devono concretarsi nella detenzione per il commercio o nella somministrazione del medicinale imperfetto, non assumendo rilievo penale, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la mera detenzione per la somministrazione, perché non specificatamente disciplinata dal Legislatore tra i comportamenti attivi rilevanti per l'integrazione della fattispecie. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che «la detenzione per la somministrazione di farmaci scaduti è condotta che non integra l'ipotesi consumata prevista dall'art. 443 c.p., poiché esclusa dal tenore testuale della previsione, che fa riferimento "alla detenzione per il commercio, alla messa in commercio ed alla somministrazione" di tali medicinali, ma che può integrare un'ipotesi di tentativo punibile, ai sensi dell'art. 56 c.p., quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale ». (Cassazione penale, sez. I, 26/02/2015, n.24704).

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del reato, si è sottolineato come sia opinione costante che l'elemento psicologico del reato previsto e punito dall'art. 443 c.p. è costituito dal dolo generico e consiste nella consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti e la sua individuazione deve avvenire attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza.

Inoltre, la nozione di medicinale, che funge da perno per la configurazione dell'elemento materiale del reato, è da interpretarsi in senso lato ricomprendendovi "qualunque sostanza o preparato caratterizzato da proprietà curative o profilattiche delle malattie umane e che sia quindi destinato ad essere somministrato all'uomo.

Il tribunale, all'esito del giudizio, permanendo dubbi e criticità anche in ordine ai componenti e soluzioni del prodotto, ha assolto gli imputati ai quali era stato contestato di aver somministrato, in concorso tra loro - una sacca di alimentazione scaduta.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire, Tribunale di Bari Sez. II; sent, 14.05.2018 su www.dirittosanitario.net

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