Pa in ritardo sui pagamenti deve interessi legali stabiliti per legge
Nel 2008, il titolare di una farmacia, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale nei confronti dell'Azienda Sanitaria per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. Dopo aver premesso che l'Azienda aveva provveduto al pagamento delle distinte contabili riepilogative mensili delle ricette mediche spedite, relative al periodo intercorso tra il mese di maggio 2006 e il mese di febbraio 2008, chiedeva il pagamento degli interessi maturati ai sensi del decreto legislativo (d.lgs.) n. 231/2002 con riferimento ad ogni singola distinta. Il Tribunale, con decreto, ingiungeva all'Azienda Sanitaria di pagare alla farmacia la somma capitale di euro 24.682,80, oltre accessori e spese processuali. A seguito di opposizione, il giudice di primo grado, in accoglimento della tesi difensiva proposta dall'Ente, revocava il decreto ingiuntivo con sentenza successivamente confermata anche in grado d'Appello. Avverso la pronuncia di secondo grado, il titolare della farmacia proponeva ricorso per cassazione. Il decreto legislativo n. 231/2002, nel dare attuazione della direttiva comunitari 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contempla la corresponsione di interessi di mora ben più elevati rispetto a quelli legali in favore di chi appunto subisce ingiustificatamente un ritardo. La disciplina introdotta dal d.Igs.231/2002 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, è applicabile anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, tanto nel caso in cui la P.A. sia creditrice, quanto nel caso in cui questa sia debitrice, anche se non tutte le norme legislative e regolamentari sui termini di pagamento delle PA e sulla misura degli interessi possono ritenersi implicitamente abrogate dalle regole sui ritardi nei pagamenti posti dal d.lgs. n. 231/2002. Il decreto legislativo ha implicitamente abrogato tutta la normativa con esso incompatibile, pur facendo salva la possibilità di stipulare accordi di diverso contenuto, sempre che questo non risulti gravemente iniquo per il creditore. Ha osservato la Corte di Cassazione che la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 ha natura dispositiva o suppletiva, con la conseguenza che clausole riproduttive di regole contenute in una fonte normativa esterna, ancorché incompatibili con l'impianto del d.lgs. n. 231/2002, conservano tutta la loro efficacia. Tanto si verifica per l'appunto per i crediti dei farmacisti per la consegna dei farmaci e di medicinali agli assistiti del servizio sanitario nazionale. Nel sistema vigente, i farmacisti erogano l'assistenza farmaceutica per conto del servizio sanitario nazionale mediante dispensazione di medicinali il cui costo viene loro rimborsato periodicamente dall'Azienda Sanitaria di competenza previa trasmissione delle relative ricette. I rapporti tra le Aziende Sanitarie e le farmacie, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, sono disciplinati da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Si è osservato che l'accordo collettivo applicabile è quello recepito con d.P.R. n. 371/1998 che, come la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare (TAR Lazio, sent. 12/2/2004, n. 1343) reca una disciplina convenzionale specifica ed autonoma di tutta la materia relativa al completo ristoro spettante al creditore, in caso di ritardato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria dell'obbligazione pecuniaria nascente dall'erogazione dei medicinali agli assistiti dal SSN; e, in particolare, prevede che, in caso di ritardato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale. L'accordo nazionale recepito nel d.P.R. n.371/1998, dunque, esclude, per le prestazioni farmaceutiche, l'applicabilità delle norme del d. lgs. n. 231/2002. In definitiva, in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni farmaceutiche da parte dell'Azienda Sanitaria, gli interessi sono dovuti, non al tasso indicato dall'art. 5 del d. Lgs. n. 231/2002, ma al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. Il sistema convenzionale, attualmente vigente nella materia in esame, si sottrae inoltre alla valutazione di grave iniquità dell'accordo di cui all'art. 7 d. lgs. n. 231/2002 regolando in maniera del tutto specifica ed autonoma l'intera materia.
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