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Diritto Sanitario

16 Aprile 2019

Pianta organica, Tar: revisione biennale non cambia su istanza di un titolare


La titolare di una struttura farmaceutica, gestore dell'unico esercizio sul territorio comunale, risultando istituita una seconda sede rispetto alla quale il Comune aveva esercitato la prelazione, ritenendo che tale sede, a fronte della modifica della popolazione, fosse divenuta sovrannumeraria, in data 31 gennaio 2018 richiedeva all'amministrazione comunale di procedere alla revisione della pianta organica e alla soppressione della seconda sede farmaceutica non ancora attivata.
Secondo la titolare, l'inerzia del Comune all'istanza proposta era da ritenersi illegittima con diritto ad ottenere censura di illegittimità del silenzio serbato mediante azione dinanzi al TAR competente.
L'art. 2, comma 2, della L. n. 475 del 1968 (nel testo integrato dal D.L. n. 1 del 2012) prevede che «Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».
Si è osservato anche in giurisprudenza che l'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede.
Nel caso specifico, tanto la diffida (del 31 gennaio '18) quanto il ricorso amministrativo e il suo deposito erano intervenuti tutti prima del 31 dicembre 2018, ovvero allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade il 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto.
Ha osservato il TAR che se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle Amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinché possa ravvisarsi un silenzio illegittimo, occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere.
Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire TAR Lazio 19.02.2019 su www.dirittosanitario.net

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