Nutrizione
19 Gennaio 2017Dal 13 dicembre 2016 nell'Unione europea sarà obbligatorio indicare, sui prodotti alimentari, una dichiarazione del contenuto di alcuni macro e micro nutrienti, come sancito dal Regolamento UE 1169/2011, che stabilisce le basi per le informazioni sugli alimenti a garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori. Era l'ultima fra le indicazioni rese obbligatorie dalla norma europea, in vigore dal 13/12/2014, sebbene molti produttori avessero già, in questi anni e spontaneamente, cominciato a inserirla accanto alle altre informazioni previste, come: la presenza di allergeni, le indicazioni sui tempi di consumo, le condizioni di conservazione. Da dicembre scorso, dunque, i prodotti alimentari devono riportare in etichetta anche una tabella che contenga, in riferimento a 100g o 100 ml di prodotto
L'indicazione del valore energetico, riferita a 100 g o 100 ml dell'alimento, può anche essere attribuito alla singola porzione ed è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno.
L'elenco obbligatorio può essere integrato (soltanto) con l'indicazione dei contenuti di
Fra le indicazioni complementari ammesse vi sono anche quelle relative ad alcuni composti che possono avere effetti avversi (o di cui ne è sconsigliato il consumo) per alcune categorie di consumatori: per esempio per i contenuti di caffeina aggiunta ("Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento")o di sostanze quali fitosteroli e fitostanoli (verrà indicato che l'alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue o che potrebbe non essere adeguato per le donne in gravidanza, in allattamento e i bambini di età inferiore a cinque anni).
I valori si devono riferire all'alimento così com'è venduto. Possono riguardare il prodotto dopo la preparazione, solo quando in etichetta siano state descritte le modalità in modo particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.
Poche sono le tipologie di prodotti esentate da quest'obbligo (allegato V): gli alimenti non trasformati e composti da singoli ingredienti o da una sola categoria di ingredienti (fra questi c'è il miele); i prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione, composti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; ma anche acque, spezie, sale, edulcoranti, aceti di fermentazione, aromi, gomme da masticare e integratori (che hanno una norma ad hoc).
Francesca De Vecchi
Esperta in scienze e tecnologie alimentari
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