Fisco e Tributi
15 Gennaio 2013Con l''approvazione della Direttiva 2010/45/UE il legislatore comunitario ha modificato la disciplina IVA in materia di fatturazione. Le nuove regole sono entrate in vigore a decorrere dal 2013. Il legislatore italiano ha recepito tali modifiche riscrivendo l''art.21 del DPR 633/1972 e inserendo un nuovo art.21-bis (fattura “semplificata”). Tra le principali novità vi è l''obbligo di inserimento del numero di partita IVA del cliente se costui opera in veste di impresa o del codice fiscale se è un privato. Ricordiamo che la prassi di inserire il codice identificativo del soggetto acquirente (partita iva o codice fiscale) non era sostenuta da nessun obbligo di legge prima del 2013. Seconda novità è rappresentata dalla fattura semplificata per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 Euro che potranno essere aumentati a 400 Euro con successivo provvedimento. In tali fatture è possibile indicare solamente il numero di partita iva o il codice fiscale senza l''obbligo di specificare ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio del soggetto che acquista, nonché indicare il corrispettivo complessivo e l''imposta incorporata ovvero i dati per calcolarla. L''introduzione di una fattura semplificata risponde all''esigenza di snellire per gli esercizi commerciali al minuto la procedura di fatturazione in fase di emissione del documento. La nuova normativa introdotta in tema di fatturazione ha inoltre modificato la modalità di numerazione della fattura. Come noto un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo numero di emissione. Il nuovo art. 21 non prevede più il riferimento alla numerazione in ordine progressivo per anno solare ma ha introdotto il concetto di numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. Negli scorsi giorni ci si è domandati se fosse corretto emettere fatture iniziando l’anno con il numero 1 dato che una fattura con lo stesso numero era già stata emessa gli anni precedenti. Il tenore letterale della norma lasciava presupporre che la numerazione avesse dovuto proseguire ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente. Con la Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 l’Agenzia Entrate ha confermato che il contribuente oggi ha la possibilità di scegliere se adottare la numerazione progressiva univoca senza azzeramento oppure di mantenere la vecchia numerazione con azzeramento del numero progressivo per ogni anno solare in quanto, come specificato, anche quest’ultimo metodo garantisce l’identificazione univoca del documento mediante la data di emissione.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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