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Fisco e Tributi

09 Aprile 2013

Il contributo soggettivo Enpaf


L’iscrizione all’Enpaf decorre per ciascun farmacista dalla data in cui il Consiglio direttivo dell’Ordine adotta la delibera di iscrizione all’Albo. Il contributo soggettivo obbligatorio all’Enpaf è forfettario: non è correlato al reddito professionale e non è frazionabile. Anche un solo giorno di iscrizione nell’anno comporta l’obbligo di versare il contributo intero. Ugualmente, in caso di cancellazione dall’Albo, è necessario che il Consiglio dell’Ordine approvi la relativa delibera prima della fine dell’anno affinché l’iscritto sia esonerato dalla contribuzione obbligatoria per l’anno successivo. La misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell’Enpaf. (per il 2013 ammonta a 4.333,00 euro, oltre ad assistenza e maternità per un totale di 4.375,00 euro) Possono richiedere la riduzione del 33,33 %, del 50% e dell’85% gli iscritti che rientrano in una delle seguenti categorie: lavoratori dipendenti che esercitano l''attività professionale (riduzione dell’85% o del 50% o del 33,33% con scelta discrezionale) e per i quali sono già versati altri contributi previdenziali obbligatori; disoccupati involontari con iscrizione al Centro per l’Impiego (riduzione al massimo per complessivi 5 anni); non esercenti la professione di farmacista (riduzione massima del 50%); titolari di pensione Enpaf che non esercitano la professione di farmacista (riduzione dell’85% o del 50% o del 33,33%). Alcuni iscritti sono invece tenuti a versare in ogni caso il contributo intero: i titolari di farmacia e parafarmacia; i soci di società di gestione di farmacia privata o parafarmacia, gli associati agli utili di farmacia o parfarmacia; gli iscritti che lavorano in farmacia o parafarmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare; gli esercenti attività professionale in regime di libera professione; gli esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata a progetto; i titolari di borse di studio con svolgimento di attività professionale senza l’obbligo di versare la contribuzione alla Gestione Separata Inps. Il regolamento dell’Ente prevede inoltre alcune forme di contribuzione volontaria per incrementare il trattamento pensionistico. I versamenti contributivi sia obbligatori che facoltativi sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF dell’anno in cui la contribuzione è stata versata. L’articolo10, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede infatti che siano deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base e quelli facoltativi come ad esempio la contribuzione in misura doppia o tripla ed il riscatto del corso di studi universitari. Per ottenere il beneficio fiscale derivante dalla deducibilità occorre indicare l’ammontare dei versamenti effettuati nella dichiarazione dei redditi (rigo RP 21 del modello Unico PF 2013, rigo E21 del modello 730/2013).  A tal fine è necessario conservare le ricevute dei versamenti effettuati. Qualora queste venissero smarrite è sempre possibile richiedere all’Ente la relativa certificazione. Si ricorda infine che non è fiscalmente deducibile il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 21 del vigente regolamento Enpaf.

Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma

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