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Fisco e Tributi

16 Luglio 2013

Rateazione delle imposte da “Unico”


L’articolo 20 del d.lgs. 241 del 1997 consente a tutti i soggetti chiamati al pagamento delle imposte e dei contributi, a titolo di saldo e di acconto come risultanti dalla dichiarazione, di versare gli stessi in rate mensili di uguale importo. Il contribuente può liberamente decidere il numero delle rate (che possono essere diverse per il saldo e per l’acconto), seppur con il limite imposto dalla norma di completare il pagamento dell’intero dovuto entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (per i soggetti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, il pagamento deve essere concluso entro l’11° mese dell’esercizio cui l’imposta afferisce). Le rate successive alla prima vanno versate entro il 16 di ciascun mese, nel caso di contribuenti titolari di partita IVA ed entro la fine del mese, nel caso degli altri contribuenti. Sulle rate si calcolano gli interessi nella misura del tasso previsto dall''art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale e l’importo degli interessi deve essere esposto separatamente rispetto al capitale nel modello di pagamento. Il contribuente può rateizzare anche solo alcune imposte, decidendo invece di pagare per intero le altre. Ad esempio, può decidere di rateizzare il saldo e l’acconto IRAP (o anche solo uno di questi) e pagare in unica soluzione tutte le altre imposte risultanti dalla dichiarazione. La rateazione trova un limite e, dunque, non può essere effettuata con riferimento alle somme dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto IVA, o per gli importi dovuti a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP. Analogamente, come evidenziato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2002/390/E, la rateazione non è ammessa nemmeno in relazione ai versamenti delle imposte sostitutive, a meno che tale facoltà sia espressamente prevista da ciascuna singola legge istitutiva. Sotto il profilo degli adempimenti formali, il contribuente attraverso il modello di versamento F 24 dovrà precisare, all’atto di ciascun pagamento rateizzato, sia la rata che sta versando, sia il numero di rate prescelto. Inoltre, se il contribuente procede contemporaneamente alla compensazione ed alla rateazione dei versamenti, la Risoluzione ministeriale 1999/85/E prevede che egli indichi, in due righi distinti della stessa sezione del modello, l’importo del tributo compensato e della rata eseguita.

Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma

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