Fisco e Tributi
15 Ottobre 2013Per stabile giurisprudenza, la procedura di accertamento standardizzato mediante l''applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. Per risultare legittime e fondate le risultanze degli studi di settore in termini di maggiori ricavi devono dunque fondarsi su un ragionamento presuntivo grave, preciso e concordante, contro cui è ammessa sempre la prova contraria. Tali caratteristiche del ragionamento induttivo (gravità, precisione e concordanza) non possono dirsi automaticamente verificate sulla base del solo scostamento di valori tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto rilevato dalla studio. In altre parole, i soli standard in sè considerati (ossia la mancanza di congruità e coerenza allo studio di settore) non sono da soli sufficienti per fondare una verifica nei confronti del contribuente. Affinché l’Ufficio possa legittimamente accertare maggiori ricavi, pertanto, deve supportare le risultanze dello studio di settore attraverso ulteriori elementi e circostanze che consentano di correlare in concreto il dato statistico dello studio all’effettiva realtà del contribuente accertato. La fase di contraddittorio, da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell''accertamento, diviene quindi un momento centrale nella verifica con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento). L’esito di tale contraddittorio, all’interno del quale il contribuente espliciterà tutte le circostanze peculiari che hanno determinato e giustificato lo scostamento rispetto ai valori dello studio, deve poi far parte della motivazione dell''accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell''attività accertativa siano state disattese. Tale procedura di accertamento sancita dalla giurisprudenza riduce certamente i rischi di un utilizzo distorto e acritico dello strumento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, lo studio di settore rimane comunque un indicatore importante di sottrazione di materia imponibile ed espone il contribuente, nei casi di incoerenza, alla procedura di verifica descritta: che può spesso trasformarsi in una tipologia di verifica diversa e maggiormente invasiva (ad esempio per indagini finanziarie), qualora all’incongruità da studio di settore si accompagnino vizi od omissioni della contabilità.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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