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Fisco e Tributi

12 Novembre 2013

Gli acconti del mese di novembre


Come noto, entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti dovranno provvedere al versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e sul valore della produzione (IRAP), nonché dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS).  Subito dopo, entro il 16 dicembre, occorrerà pagare la seconda rata dell’IMU. Il versamento della seconda o unica rata d’acconto IRES (imposta sui redditi delle società), potrà interessare le società di capitali quali, ad esempio, le parafarmacie costituite in forma di S.r.l. o S.p.a.; per le persone fisiche scadranno, se dovuti, gli acconti di IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della “cedolare secca” sugli immobili abitativi locati. Imprese individuali, società e professionisti dotati di autonoma organizzazione saranno anche chiamati al versamento dell’acconto IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Le scadenze degli acconti contributivi interesseranno, ad esempio, i collaboratori dell’impresa famigliare non farmacisti. Vista la complessità dell’argomento si è scelto di tralasciare i tecnicismi con la certezza che ogni contribuente nostro lettore si sia già affidato ad un professionista di fiducia. È utile tuttavia ricordare che il calcolo degli acconti complessivamente dovuti viene comunemente effettuato utilizzando il cosiddetto “metodo storico” il quale prescinde dall’effettivo reddito del periodo di imposta corrente facendo invece riferimento alla dichiarazione relativa al periodo precedente. Stante l’attuale crisi di liquidità e la contrazione dei consumi (che, a sua volta, influenza i redditi delle farmacie) è quanto mai opportuno segnalare che, in alternativa al criterio di determinazione sopra richiamato, è comunque ammessa la facoltà di rideterminare l’acconto mediante il cosiddetto “metodo previsionale” che tiene invece conto della ragionevole aspettativa di conseguire un reddito (in misura più o meno significativamente) inferiore rispetto al periodo precedente. È altrettanto opportuno tuttavia aver ben presente che, in caso di previsione errata, un pagamento inferiore a quanto dovuto in applicazione del metodo storico comporterà l’irrogazione di sanzioni per insufficiente versamento pari al 30% della differenza tra importo versato ed importo dovuto in base al metodo storico. In tal caso si potrà comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omissione beneficiando di sanzioni ridotte. Per concludere si ricorda che gli acconti dovranno essere versati mediante modello F24 e, per i titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica. 

Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma

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