Fisco e Tributi
09 Dicembre 2013A seguito dell’emanazione del DL 30 novembre 2013 n. 133 – c.d. “decreto IMU”, numerose sono le novità che caratterizzano gli adempimenti richiesti per l’assolvimento del versamento a saldo dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta 2013.
Il provvedimento dispone infatti che, per il solo anno 2013, la seconda rata dell’IMU non è dovuta parzialmente con riguardo ad alcune tipologie di immobili, fra le quali le principali sono le seguenti:
Particolare rilevanza assume invece la (nuova) disposizione (art. 1, comma 1) che contempla gli immobili cd. “assimilati”, ai fini dell’IMU, all’abitazione principale in relazione ai quali è nella facoltà dei Comuni prevedere l’esclusione da imposizione IMU, esclusione che può essere totale o parziale.
Con riferimento all’esclusione parziale, infatti, è espressamente stabilito che, con riferimento a tali immobili, l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dai comuni per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Escludendo ovviamente quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, gli immobili ammessi all’(eventuale) beneficio sono pertanto:
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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