Politica e Sanità
16 Novembre 2011Sono stati definitivamente chiariti dal ministero della Salute gli obblighi introdotti dallordinanza del 2 luglio scorso relativa allobbligo presentare un documento di riconoscimento per lacquisto di medicinali stupefacenti
Il nuovo provvedimento stabilisce, dunque, che lobbligo di accertare lidentità e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento dellacquirente, per le ricette diverse da quelle SSN e da quelle a ricalco, riguarda esclusivamente le seguenti composizioni:
a) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina,diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
e) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
f) composizioni per somministrazione ad uso transdermico contenenti buprenorfina.
Anche lobbligo di trasmissione delle ricette da parte dei farmacisti e del tabulato riassuntivo da parte degli Ordini è limitato alle sole composizioni sopra elencate. Si ricorda inoltre che, come precisato dallo stesso Ministero in risposta a una richiesta di chiarimento della Federazione, lobbligo di effettuare tali comunicazioni sussiste solo in caso di effettiva dispensazione di medicinali rientranti tra quelli transitati, non sussistendo, al contrario, alcun obbligo di comunicazione negativa.
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