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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Dispensazione stupefacenti ora chiarita


Sono stati definitivamente chiariti dal ministero della Salute gli obblighi introdotti dall’ordinanza del 2 luglio scorso relativa all’obbligo presentare un documento di riconoscimento per l’acquisto di medicinali stupefacenti

Il nuovo provvedimento stabilisce, dunque, che l’obbligo di accertare l’identità e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente, per le ricette diverse da quelle SSN e da quelle a ricalco, riguarda esclusivamente le seguenti composizioni:

a) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina,diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
e) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
f) composizioni per somministrazione ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

Anche l’obbligo di trasmissione delle ricette da parte dei farmacisti e del tabulato riassuntivo da parte degli Ordini è limitato alle sole composizioni sopra elencate. Si ricorda inoltre che, come precisato dallo stesso Ministero in risposta a una richiesta di chiarimento della Federazione, l’obbligo di effettuare tali comunicazioni sussiste solo in caso di effettiva dispensazione di medicinali rientranti tra quelli transitati, non sussistendo, al contrario, alcun obbligo di comunicazione negativa”.

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