Politica e Sanità
17 Novembre 2011Si contano ancora sulle dita di una mano ma stanno crescendo gli accordi territoriali che recepiscono l’intesa nazionale del 18 aprile scorso tra Federfarma e sindacati confederali per le agevolazioni fiscali alle voci accessorie della retribuzione corrisposta ai dipendenti di farmacia. Il primo patto a livello regionale è stato stipulato nel Lazio e il primo d’ambito provinciale a Salerno (sono possibili entrambi i tipi d’intesa) mentre trattative risultano già avviate in Emilia Romagna, Veneto e Val d’Aosta. L’accordo di aprile, che deriva dall’articolo 1 della legge 220/2010, riconosce per il periodo d''imposta 2011 un’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti dello stipendio relative a incrementi di produttività. In sostanza, sono sottoposte all’agevolazione le somme riguardanti lavoro supplementare, straordinario, turni (festivo e domenicale), compensi per clausole elastiche, flessibilità, reperibilità e via di seguito. Stesso discorso per le voci retributive del contratto di secondo livello, laddove è stato sottoscritto. Perché il collaboratore di farmacia si veda applicare l’imposta agevolata (che sostituisce quella per scaglione di reddito del 23, 27 o 38%) è necessario che i livelli territoriali delle organizzazioni sindacali coinvolte (Federfarma per i titolari, le sigle confederali per la dipendenza) sottoscrivano entro la fine dell’anno un’intesa ricalcata sullo schema nazionale del 18 aprile. Per questo motivo le sigle confederali (Filcams, Fisascat e Uiltucs) stanno esercitando pressioni perché sugli accordi ci sia un’accelerata. Da sottolineare che l’intesa non comporta per i titolari costi aggiuntivi e rappresenta un’opportunità per incentivare i dipendenti.
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