Politica e Sanità
17 Novembre 2011Una bocciatura al disegno di legge sulle “Disposizioni normative in materia di medicinali a uso umano e di riordino dell''esercizio farmaceutico” per un «problema di competenza». Ad annunciarlo il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine della seduta di ieri, che ha preso in esame il disegno di legge. «Occorre che sia riconosciuta l''autonomia delle Regioni al governo di questo processo», ha spiegato Errani. Il «no» delle Regioni era già stato illustrato nel documento tecnico messo a punto dalla Commissione salute in cui si spiegava che l''esclusività della distribuzione del farmaco alle farmacie aperte al pubblico determina, a regime, circa un miliardo di euro di spesa in più a carico del Ssn, limitando fortemente la facoltà delle Regioni di fare ricorso alla distribuzione diretta e per conto dei farmaci acquistati con lo sconto di legge dalle Asl, condizionando pesantemente la concorrenza e assecondando una distribuzione delle farmacie sul territorio che non soddisfa i bisogni delle specifiche realtà regionali. «Il Ddl» è il parere «lede in molte parti le prerogative legislative regionali fissate dal Titolo V della Costituzione». Nel mirino in primis la norma che prevede un concorso straordinario per l''assegnazione di tutte le sedi disponibili in pianta organica, con divieto di prelazione per i Comuni e divieto di partecipazione per i titolari di farmacia urbana: il numero di sedi disponibili - afferma il documento - non giustifica una procedura d''urgenza che escluda del tutto la valutazione meritocratica dei concorrenti. Pollice verso anche sul nuovo rapporto abitanti-farmacie aperte al pubblico (1 ogni 4mila abitanti, incrementabile del 10% oltre i 100mila abitanti), sulla possibilità di collocare il 10% di quelle aperte in deroga all''interno di grandi strutture commerciali con assegnazione basata su norme regionali (né concorsi, né regole nazionali) e infine sull''apertura di "presidi decentrati" da affidare alla farmacia più vicina nei Comuni con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti. Contrarietà assoluta, infine, sull''esclusività della distribuzione del farmaco alle farmacie aperte al pubblico, declinata all''articolo 8 del Ddl vincolando le Regioni a ricorrere alle farmacie per la distribuzione dei medicinali acquistati direttamente (salvo quelli consegnati all''atto delle dimissioni) e limitando comunque al primo biennio dalla commercializzazione la presenza dei farmaci in Pht che rientrerebbero poi automaticamente nei canali distributivi tradizionali. Si tratta insomma di un''esplicita modifica della norma della L. 405/2001 frutto di un accordo Stato- Regioni che ha consentito ai governi locali di manovrare con più appropriatezza le leve della spesa.
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