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Politica e Sanità

17 Novembre 2011

Sui biosimilari il Consiglio di stato dà ragione alla Toscana


«I vari prodotti (“originator” e similari) basati sullo stesso principio attivo, benché in qualche misura differenti fra loro a motivo della complessità dei rispettivi processi produttivi possono essere usati come se fossero equivalenti, nella generalità dei casi e salvo eccezioni; sempreché si osservi la cautela, una volta iniziato il trattamento con un prodotto (non importa quale), di proseguirlo sempre con lo stesso prodotto, di nuovo salvo eccezioni» le frasi riportate nella sentenza del Consiglio di Stato sui biosimilari sulla disciplina in materia adottata dalla Regione Toscana, evidenziano come farmaci biotecnologici originator e biosimilari siano di fatto pari grado. Resta inteso, aggiunge la sentenza, che «per i pazienti che iniziano il trattamento per la prima volta il medico potrà prescrivere un prodotto diverso da quello che avrà vinto la gara, inviando una motivata relazione alla direzione sanitaria». Si riconosce, infine, piena legittimità alla delibera regionale che afferma «le gare per la fornitura siano bandite facendo riferimento ai principi attivi con le rispettive denominazioni scientifiche, e non a singoli prodotti commerciali; ciò implica che le case produttrici concorreranno in condizioni di parità, e che non vi sarà alcun vantaggio precostituito per la ditta produttrice del farmaco “originator”». «La sentenza del Consiglio di Stato è evidentemente contraddittoria» commenta Alessandro Sidoli, Presidente di Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie: «da un lato» continua Sidoli «riconosce le differenze tra originatori e biosimilari distinguendo tra pazienti naive, per i quali possono essere prescritti in maniera indifferente, e pazienti cronici, per i quali va mantenuta la terapia già iniziata. E, dall’altro, nega questa e altre differenze, che pure esistono, consentendo che a scegliere i prodotti invece dei medici curanti siano i farmacisti ospedalieri».

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