Politica e Sanità
17 Novembre 2011Dopo un iter di oltre due anni, la Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009. Ecco in sintesi il contenuto del testo che prende il nome di “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento”, otto articoli, e non più nove, perche è stato soppresso l''intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante. L''alimentazione e l''idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente «in stato terminale» non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci». La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche appunto ai malati terminali. La Dat però assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale». Sarà valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sarà titolare il ministero della Salute). Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volontà della persona. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si può dire no). Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita «l''assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza. In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, ndr) indicati dal Codice Civile. Infine le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.
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