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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Riepilogo sul buon acquisto


Il Ministero della Salute, con nota del 15.1.2007, ha fornito indicazioni riepilogative in materia di buono-acquisto stupefacenti per richieste cumulative, in vigore dal 14 gennaio 2007.

Qui di seguito si riportano le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero. Il buono acquisto può anche essere reperito nel sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it), sezione “Medicinali e stupefacenti � Moduli”; si può quindi effettuarne la stampa ed utilizzarlo o copiarsi il file. (Il modello è disponibile anche sul sito internet della Federazione www.fofi.it).

I buoni-acquisto non devono essere numerati preventivamente, ma soltanto al momento dell’emissione dell’ordine di fornitura. Qualora ci si avvalga di buoni-acquisto in blocchi preconfezionati, uno stesso blocco di buoni-acquisto può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando una nuova numerazione al primo gennaio di ogni anno. L’invio dell’ordinativo può avvenire anche solo per via e-mail (purch� con firma elettronica certificata); in tal caso è superfluo effettuare l’invio postale o tramite corriere. In ogni caso restano possibili le diverse modalità di trasmissione. Ovviamente, il buono-acquisto da allegare alla fattura o al documento di trasporto deve essere in forma cartacea. Il numero di righe indicato nel modello non è vincolante. Pertanto, è possibile adottare un modello strutturato in modo sufficiente a comprendere tutte le voci da ordinare, purch� risulti chiaro che si riferiscono al medesimo buono-acquisto. Non è necessario apporre specifiche diciture sulle copie del buono-acquisto come elemento distintivo di ciascuna copia (ad es.: 1� copia, 2� copia, copia Autorità, ecc.). I campi possono essere compilati a penna, stampati con timbro o con sistemi di tipo informatico. La ditta acquirente deve apporre la denominazione della ditta cedente. Pertanto, il nome del fornitore deve essere apposto a cura della farmacia.

Il campo “quantità consegnata” deve essere compilato sulle tre copie a cura della ditta cedente, e la quantità consegnata deve essere sempre specificata anche in caso di corrispondenza con la quantità richiesta. Per “data di consegna” si intende quella indicata dal responsabile della ditta cedente nell’apposito campo. La trasmissione della copia del buono-acquisto alla ASL di pertinenza della farmacia deve essere effettuata, a cura del fornitore, entro 30 giorni da tale data, indipendentemente da quando gli stupefacenti siano stati effettivamente consegnati alla farmacia. Non è possibile frazionare l’evasione dell’ordine in tempi successivi. La copia del buono-acquisto in possesso dell’acquirente deve essere conservata unitamente alla fattura.   La restituzione della copia recante la quantità consegnata deve essere contestuale all’invio della merce e può essere inviata anche per via telematica e deve essere sempre effettuata, sia per forniture parziali che complete. La copia da conservare come documento giustificativo del carico è quella restituita, con l’indicazione delle quantità effettivamente prese in carico. Il tempo di conservazione del buono-acquisto (documento di carico o di scarico) coincide con quello del registro di entrata e uscita e cioè dieci anni (ditte autorizzate alla fabbricazione) o cinque anni (ditte autorizzate all’impiego o al commercio e farmacie) dall’ultima registrazione. Nel registro di entrata e uscita della ditta acquirente deve essere riportato il numero del buono-acquisto (costituiti da un numero progressivo e dall’anno, espresso anche con solo due cifre) e la data di emissione.

Il buono-acquisto in tre sezioni deve essere utilizzato come in passato. Pertanto non deve essere assolto l’obbligo di restituzione di una copia e non può essere utilizzato per forniture parziali. La destinazione dei buoni-acquisto in tre sezioni in possesso delle farmacie è stata indicata dallo stesso Ministero con nota in data

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