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Politica e Sanità

15 Novembre 2011

Proroghe in farmacia


Una circolare della Federazione nazionalecommenta le misure di interesse per la farmacia contenute nel Decreto-legge 248/2007 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2007, il Dl è in vigore dalla stessa data. Le due disposizioni in materia di farmaci sono contenute nell’articolo 9. La prima è la proroga del pay-back. La disposizione riguarda le aziende farmaceutiche che si sono avvalse della facoltà di ripianare l’eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 1 comma 796 della legge296/2006 - Finanziaria 2007 che aveva altresì fissato al 29 febbraio 2008il termine entro il quale tale manovra poteva trovare applicazione. Con il decreto il termine è stato prorogato fino al 31dicembre 2008; pertanto fino a tale data le aziende potranno continuare a chiedere all’AIFA la sospensione della misura della riduzione del 5% dei prezzi, fermo restando l’obbligo di versare alle regioni interessate gli importi dovuti. La proroga riguarda ovviamente anche le farmacie, che dovranno pertanto continuare ad applicare, a tutti i medicinali in regime SSN e fino 31 dicembre 2008, lo sconto dello 0,6% al SSN introdotto con la manovra di pay-back.La seconda disposizione riguarda l’obbligo, per le aziende farmaceutiche titolari di AIC di medicinali non soggetti a prescrizione medica, di comunicare al Ministero della Salute e all’AIFA il prezzo massimo “ex factory” (vale a dire il prezzo praticato ai rivenditori) con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.In relazione al prezzo dei medicinali SOP e OTC, la circolare federale fa presenti alcuni aspetti. Fino al 31 dicembre 2007, in base a quanto stabilito dalla legge finanziaria2007 (art. 1, commi 801 e 802 legge 296/2006), le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non potevano vendere al pubblico medicinali OTC e SOP ad un prezzo superiore a quello pubblicato sul sito internet dell’AIFA, in vigore al 31 dicembre 2006. Dal 1� gennaio 2008, non vi è più alcun limite o riferimento di prezzo per la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, e tale prezzo è liberamente e autonomamente stabilito da ciascun titolare di farmacia odi esercizio di vendita. Detto prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. La circolare termina ricordando che l’articolo 5, comma 2, della legge 248/2006 (legge Bersani) vieta i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

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