Politica e Sanità
30 Novembre 2011La notizia della rapida approvazione in Commissione del progetto di Legge regionale della Toscana sulle cosiddette proiezioni ha suscitato critiche (Farmacista33 dell11 maggio). Reazioni che investono sia il metodo che la il merito della questione. La prima cosa che vorrei sottolineare dice Alberto Schiaretti, consigliere nazionale toscano della Federazione. è la scelta politica di abolire il parere obbligatorio anche se non vincolante degli Ordini su questi aspetti. Una scelta che va contro non solo allattuale normativa sugli Ordini professionali, ma anche allo schema di quella oggi in discussione. Per Andrea Giacomelli, delegato regionale della Federazione Si assiste a una fuga in avanti dellamministrazione, un disegno di revisione particolaristico nel momento in cui anche il ministro della Salute aveva espresso la necessità di realizzare un nuovo quadro normativo nazionale. Sul provvedimento la Federazione nazionale ha chiesto un parere legale che ha messo in luce notevoli contraddizioni e criticità, anche sul piano costituzionale. Una in particolare vorrei fare presente: nella proposta di legge il sindaco, anzich� proporre lapertura della proiezione, la istituisce direttamente, sottraendo così alla programmazione regionale lapertura dei nuovi punti. Una misura che apre a un potenziale conflitto di interessi: il sindaco è anche il titolare della farmacia comunale, quindi potrebbe accadere che lautorità che istituisce la proiezione si trovi interpellare se stessa in qualità di titolare della farmaci già esistente. Il parere legale citato da Giacomelli, peraltro, presenta una lunga serie di rilievi.Anzitutto non si comprende perch� la PDL regionale non preveda che siano sentiti anche gli Ordini per ladozione di alcuni provvedimenti che riguardano il servizio farmaceutico (ad es. in materia di revisione della pianta organica o di turni e ferie) si legge nel testo Infatti, tra i compiti istituzionali degli ordini rientra per legge fornire il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nellattuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione.
Inoltre, la PDL regionale prevede che alla mancata formulazione della proposta di revisione della pianta organica precedente. Ciò appare incongruente rispetto alla previsione, contenuta nella legge statale, di uno specifico rapporto numerico tra farmacie e abitanti che comporta l�obbligo per lamministrazione di adeguare la pianta organica alle variazioni della popolazione. Secondo il documento, la previsione, contenuta nella PDL regionale, di introdurre un istituto, quale quello delle proiezioni che non è previsto dallordinamento giuridico nazionale, solleva rilevanti dubbi di legittimità costituzionale. Infatti lindividuazione degli strumenti e delle strutture di pianificazione territoriale dellassistenza farmaceutica costituisce un principio fondamentale dellordinamento, come tale riserva esclusiva allo Stato. Lintroduzione di questo istituto potrebbe causare un grave squilibrio nel sistema di pianificazione, anche in considerazione del fatto che la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche delle farmacie risiede nellesigenza di assicurare lordinata copertura di tutto il territorio nazionale, al fine di agevolare la maggior tutela della salute ai cittadini (cfr Corte Costituzionale, sentenza n, 4/1996). E evidente, quindi, che trattandosi di un sistema che deve risultare omogeneo su tutto il territorio nazionale, non può che essere regolamentato esclusivamente dallo stato. Si rileva unevidente distorsione anche nella previsione della PDL regionale concernente la trasformazione automatica dei dispensari in proiezioni delle farmacie dalle quali dipendono. Infatti il dispensario non è una pertinenza della farmacia, ma una struttura che assicura il servizio di assistenza farmaceutica in una determinata sede. Con la trasforma
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