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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Dure reazioni alla proposta toscana


La notizia della rapida approvazione in Commissione del progetto di Legge regionale della Toscana sulle cosiddette proiezioni ha suscitato critiche (Farmacista33 dell11 maggio). Reazioni che investono sia il metodo che la il merito della questione. “La prima cosa che vorrei sottolineare” dice Alberto Schiaretti, consigliere nazionale toscano della Federazione. “ è la scelta politica di abolire il parere obbligatorio anche se non vincolante degli Ordini su questi aspetti. Una scelta che va contro non solo all’attuale normativa sugli Ordini professionali, ma anche allo schema di quella oggi in discussione”. Per Andrea Giacomelli, delegato regionale della Federazione “Si assiste a una fuga in avanti dell’amministrazione, un disegno di revisione particolaristico nel momento in cui anche il ministro della Salute aveva espresso la necessità di realizzare un nuovo quadro normativo nazionale. Sul provvedimento la Federazione nazionale ha chiesto un parere legale che ha messo in luce notevoli contraddizioni e criticità, anche sul piano costituzionale. Una in particolare vorrei fare presente: nella proposta di legge il sindaco, anzich� proporre l’apertura della proiezione, la istituisce direttamente, sottraendo così alla programmazione regionale l’apertura dei nuovi punti. Una misura che apre a un potenziale conflitto di interessi: il sindaco è anche il titolare della farmacia comunale, quindi potrebbe accadere che l’autorità che istituisce  la proiezione si trovi interpellare se stessa in qualità di titolare della farmaci già esistente”.  Il parere legale citato da Giacomelli, peraltro, presenta una lunga serie di rilievi.“Anzitutto non si comprende perch� la PDL regionale non preveda che siano sentiti anche gli Ordini per l’adozione di alcuni provvedimenti che riguardano il servizio farmaceutico (ad es. in materia di revisione della pianta organica o di turni e ferie)” si legge nel testo “Infatti, tra i compiti istituzionali degli ordini rientra per legge fornire il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione”.

Inoltre, la PDL regionale prevede che alla mancata formulazione della proposta di revisione della pianta organica precedente. Ciò “appare incongruente rispetto alla previsione, contenuta nella legge statale, di uno specifico rapporto numerico tra farmacie e abitanti” che comporta l�obbligo per l’amministrazione di adeguare la pianta organica alle variazioni della popolazione. Secondo il documento, la previsione, contenuta nella PDL regionale, di introdurre un istituto, quale quello delle “proiezioni” che non è previsto dall’ordinamento giuridico nazionale, “solleva rilevanti dubbi di legittimità costituzionale. Infatti l’individuazione degli strumenti e delle strutture di pianificazione territoriale dell’assistenza farmaceutica costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento, come tale riserva esclusiva allo Stato”. L’introduzione di questo istituto potrebbe causare un grave squilibrio nel sistema di pianificazione, anche in considerazione del fatto che la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche delle farmacie risiede nell’esigenza di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale, al fine di agevolare la maggior tutela della salute ai cittadini (cfr Corte Costituzionale, sentenza n, 4/1996). E’ evidente, quindi, che trattandosi di un sistema che deve risultare omogeneo su tutto il territorio nazionale, non può che essere regolamentato esclusivamente dallo stato. Si rileva un’evidente distorsione anche nella previsione della PDL regionale concernente la trasformazione automatica dei dispensari in “proiezioni” delle farmacie dalle quali dipendono. Infatti il dispensario non è una pertinenza della farmacia, ma una struttura che assicura il servizio di assistenza farmaceutica in una determinata sede. Con la trasforma

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