Politica e Sanità
30 Novembre 2011Il TAR del Lazio ha ribadito che a parità di principio attivo lequivalenza è assodata, anche se le indicazioni ottenute da una specialità sono differenti
Le liste di trasparenza sono uno strumento legittimo di governo dellassistenza farmaceutica. Lo ha confermato una recente sentenza del TAR del Lazio, che ha anche ulteriormente chiarito il concetto di farmaco generico. La pronuncia viene a seguito di un ricorso che era stato presentato da due aziende , Bracco e Merck, a proposito delle loro specialità a base di bisoprololo, per le quali si sosteneva che lequiparazione tout court ai generici dello stesso principio attivo fosse ingiustificata.
In linea generale, il giudice amministrativo del Lazio ha ribadito la legittimità delle liste di trasparenza perch� il provvedimento che le ha istituite, ''''non escludendo l''utilizzazione di prodotti con costi maggiori rispetto al limite massimo rimborsabile'''', rimette al medico ''''la valutazione se il principio attivo, non coperto da brevetto, sia idoneo per la terapia del singolo paziente, ovvero sia necessario utilizzare altri principi attivi per i quali, comunque, nessun onere aggiuntivo è previsto per il paziente''''. In particolare per il farmaco della Bracco, Sequacor, il TAR ha escluso che il riconoscimento a questo prodotto di unindicazione ulteriore rispetto agli altri con il medesimo principio attivo possa giustificarne lesclusione dalle liste di trasparenza. Per i giudici "la mera autorizzazione con diversa indicazione terapeutica non è condizione sufficiente e l''assunto per cui il farmaco non sarebbe equivalente, è affermazione generica del tutto priva di un qualunque supporto probatorio, dal momento che i farmaci contengono lo stesso principio attivo".
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