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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Ma l’ONAOSI non fa previdenza


Botta e risposta tra il presidente dell’ente di assistenza e il presidente dell’ENPAF Emilio Croce. La fine del contributo obbligatorio non è un precedente pericoloso per le Casse dei professionisti

Nel corso dell’Assemblea dell’ADEPP � l’Associazione che riunisce le 19 Casse di previdenza dei professionisti � tenutasi ieri a Roma, il presidente dell’ONAOSI, Aristide Paci, è intervenuto con forza per sollecitare l’impegno degli Enti previdenziali volto a ristabilire l’obbligatorietà del contributo ONAOSI per tutti i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi Ordini. Secondo Paci infatti, la sentenza della Corte Costituzionale che � anche sulla spinta delle categorie interessate � aveva abrogato l’obbligo del contributo ONAOSI rappresenterebbe un pericoloso precedente e potrebbe preludere a ulteriori futuri colpi di mano sulle Casse previdenziali. Contro questa considerazione è intervenuto il presidente dell’ENPAF Emilio Croce che non condivide quanto affermato in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007 riguardante l’ONAOSI. “Si tratta � secondo Croce  � di una questione specifica e completamente avulsa dal sistema previdenziale obbligatorio. Va sempre ricordato che l’ONAOSI non ha mai fatto previdenza. Secondo l’ENPAF non ci sono quindi pericoli per le altre Casse a seguito della succitata sentenza. Indubbiamente” ha proseguito Croce “siamo in presenza di una sentenza scritta male, che promana da un giudizio, in cui la difesa delle tesi ONAOSI è stata sostenuta soltanto dall’Avvocatura dello Stato. Sarebbe interessante conoscere i motivi per i quali l’ONAOSI non si è neppure costituita”. D’altra parte la norma approvata nella Legge Finanziaria 2003 era una norma in bianco, che non prevedeva alcun modello procedimentale per la corretta determinazione del contributo rispetto alle prestazioni.

“Le Organizzazioni dei Farmacisti all’unanimità hanno sempre contestato l’assenza di qualsivoglia correlazione tra obbligo contributivo e prestazioni assistenziali, che tra l’altro non sono circoscritte solo agli orfani dei sanitari” ha proseguito Croce ”Su questo punto la Corte Costituzionale ha dato la sua valutazione. E’ ammissibile una contribuzione correlata all’assenza di prestazioni di valenza generale? Andrebbe chiaramente detto quanti sono gli orfani assistiti dall’ONAOSI e quante altre persone sono invece presenti nelle sue strutture”. Per il presidente dell’ENPAF, forse a questo punto andrebbe fatto un “mea culpa” da chi ha proposto una norma inserita in Finanziaria e  approvata senza qualsiasi consultazione con alcuna professione sanitaria. Anche perch� l’ONAOSI esisteva e svolgeva la sua attività già prima della Legge del 2003. Gli obblighi contributivi delle Casse sono finalizzati a prestazioni di carattere generale in favore di tutti gli iscritti: vi è pertanto una stretta correlazione tra obblighi contributivi e prestazioni previdenziali.  Di qui il netto dissenso di Croce e il suo voto contrario a qualsiasi iniziativa di solidarietà dell’ADEPP in favore dell’ONAOSI.

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