Politica e Sanità
30 Novembre 2011Licenziato il testo del nuovo Codice Deontologico che sostituisce quello del 2000. Molte le novità ma fermiu i principi che, come scrive il presidente Giacomo Leopardi, costituiscono le basi su cui fondare unefficace politica di rilancio della professione
Il Codice deontologico, a maggior ragione di una professione sanitaria, è un documento delicatissimo. Nei principi che stabilisce devono trovare posto sia gli assunti etici che vengono da una lunghissima tradizione, sia le spinte al cambiamento imposte dallevoluzione della Società in cui il professionista opera. Evoluzioni della legge, ovviamente, ma anche del costume e della sensibilità del pubblico, che vanno considerate non per unaccettazione passiva del nuovo che avanza, ma per tradurre anche in situazioni differenti il patrimonio della professione.
Così, il 19 giugno scorso il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha dato il via libera al nuovo Codice deontologico, introducendo diverse modifiche rispetto al precedente testo del 2000. Liniziativa professionale, sollecitata dalla legge 248/2006 (legge Bersani) che allarticolo 2 indica lobbligo di adeguare i Codici Deontologici alle nuove norme relative a tariffe, pubblicità e società multi professionali, è coerente con i suggerimenti formulati dallAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) nel corso dellindagine conoscitiva e delle audizioni alle quali hanno partecipato rappresentati della Federazione. Però, come scrive il presidente Giacomo Leopardi nella presentazione, a guidare questo non facile lavoro è stata lintenzione di riformulare le norme del Codice deontologico alla luce del nuovo contesto normativo, senza tuttavia intaccarne lo spirito, i valori etici e le disposizioni di principio relative al decoro, alla dignità e alle prerogative delle professione di farmacista, nella convinzione che tali principi costituiscano le basi su cui fondare unefficace politica di rilancio della professione.
Il nuovo documento, curato dalla Commissione coordinata dal dottor Luigi DAmbrosio Lettieri, è stato completamente rivisto anche nellimpianto (14 Titoli e 39 articoli) e contiene novità sostanziali.
Per esempio, nel Titolo III (Rapporti con i cittadini), nel contesto di una corretta informazione sanitaria da garantire ai cittadini, è stato introdotto il riferimento esplicito ai farmaci equivalenti, al fine di attribuire una valenza anche deontologica allobbligo di informazione e sostituzione sancito dalla legge 149/2005 (cosiddetto decreto Storace). Nel Titolo II, relativo ai Principi e doveri generali, invece, è stato inserito il richiamo al giuramento professionale, già approvato dal Consiglio nazionale il 15 dicembre 2005. Nel medesimo Titolo, inoltre, è stato sottolineato che la dispensazione e la fornitura di medicinali sono atti sanitari riservati al farmacista nella responsabilità del suo ruolo, e che la preparazione galenica è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.
Per quanto riguarda il dovere di formazione permanente e di aggiornamento professionale, è stata contemplata la partecipazione alle iniziative gratuite organizzate dalla Federazione o dagli Ordini di appartenenza. E ancora, in merito ai Rapporti con i medici, i veterinari e gli altri sanitari (Titolo IV), si evidenzia il rigore scientifico che deve ispirare la comunicazione tra i professionisti della sanità. Quanto alle relazioni tra colleghi (Titolo V), sono state introdotte norme più incisive, prevedendo espressamente come sanzionabili specifici comportamenti non corretti.
Nel Titolo VII, dedicato a Pubblicità e informazione sanitaria, in applicazione della nuova normativa legislativa è stata modificata la precedente disposizione che, per la pubblicità della professione, prevedeva lautorizzazione del sindaco. Nello stesso Titolo VII si stabilisce che la pubblicità de
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