Politica e Sanità
25 Gennaio 2012Una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori. Così il Governo definisce la norma, contenuta nel comma 6 del Decreto Liberalizzazioni, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, secondo cui le farmacie possono svolgere la propria attività anche oltre gli orari e i turni di apertura e praticare sconti. «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa» si legge infatti nel Decreto «non impediscono l''apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela». Confermata anche la riduzione «da due anni a sei mesi del tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale». Anche il fondo di solidarietà nazionale da istituire presso l’Enpaf, - finanziato dalle farmacie urbane per i titolari nei comuni con meno di mille abitanti - ha trovato posto nella versione definitiva del decreto, che rimanda il tutto a un decreto dei ministri di Welfare ed Economia. Rimandato anche a un decreto del Ministro della salute la fissazione dei «livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l''obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori».
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