Politica e Sanità
17 Febbraio 2012Le misure restrittive su orari e turni del servizio farmaceutico, imposte per via normativa, appaiono le uniche in grado di continuare ad assicurare una concorrenza diffusa e una rete capillare su tutto il territorio, a vantaggio e non a detrimento dell''utenza. È questa, secondo Luigi D’Ambrosio Lettieri, una delle motivazioni più importanti della recente sentenza del Tar Campania che ha rigettato il ricorso di un farmacista che «aveva avanzato la richiesta di derogare a orari e turni stabiliti per legge, in modo da poter aprire la sua farmacia 24ore su 24 e, quindi, di effettuare il turno notturno in maniera volontaria e permanente» e si è espressa invece «a favore della costruzione delle norme che regolamentano le modalità di erogazione del servizio farmaceutico». Una motivazione che mostra come «le liberalizzazioni siano un mezzo e non un fine», apre la riflessione sul decreto Cresci Italia «che prevede la facoltà di apertura delle farmacie anche in orari diversi da quelli obbligatori» e invita «alla prudenza». «Se l''obiettivo del legislatore deve essere quello di garantire ai cittadini servizi migliori, si faccia attenzione perché si corre il serio rischio che si raggiunga il risultato esattamente opposto». La sentenza ha di fatto affermato una serie di principi fondamentali. Innanzitutto «l’accentuazione di una forma di concorrenza tra farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie». D’altra parte, «la legislazione che disciplina il servizio farmaceutico non può essere valutata alla stregua di una comune legge che disciplini il libero commercio». «L’interesse dell’utente, quale destinatario finale del servizio farmaceutico, consente una regolamentazione che assicuri una ottimale fruizione finalizzata a “contemperare in maniera bilanciata la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), necessariamente implicante un regime di apertura al libero mercato, con altri valori costituzionali rilevanti, anch’essi altrettanto meritevoli di tutela, quali l’eguaglianza (art. 3 Cost.), la solidarietà sociale (art. 2 Cost.), la tutela della salute (art. 32 Cost.) ed il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.)».
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