Politica e Sanità
26 Settembre 2012Il provvedimento sulle liberalizzazioni di inizio anno e la spending review, poi, hanno mutato il panorama di riferimento della prescrizione dei medicinali. In questo contesto il ministero della Salute ha sentito l’esigenza di pubblicare sul proprio sito un chiarimento su come le due leggi si armonizzino tra loro con un vademecum per medici e farmacisti sulle previsioni della nuova normativa. Le nuove modalità prescrittive, riguardano in particolare l’uso del principio attivo che diventa obbligatorio se «il paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato per un nuovo episodio di patologia non cronica ed esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto». Le possibilità che il medico ha sono di indicare sulla ricetta «il solo principio attivo oppure il principio attivo seguito dal nome del medicinale» sia esso di marca o con denominazione generica. Mentre «non è conforme a legge la ricetta che, nei casi descritti, indichi soltanto il nome». In ogni caso «il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale» con la clausola di non sostituibilità «da accompagnarsi obbligatoriamente a una sintetica motivazione che non potrà fare riferimento alla volontà del paziente né a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà indicare le specifiche e documentate ragioni (per esempio, accertata intolleranza del agli eccipienti)». In tutti i casi in cui «si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o non cronica» il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale e il principio attivo non è obbligatorio (anche se caldeggiato) così come la clausola di non sostituibilità non ha la necessità di essere motivata. In ogni caso il medico deve informare il paziente dell’esistenza dei farmaci equivalenti. Assestamenti anche per i farmacisti: di fronte a una ricetta che riporti il solo principio attivo «il farmacista dovrà consegnare al paziente il medicinale di prezzo più basso. Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale preferenza del paziente. Se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (di marca o generica), il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta l’indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale di prezzo più basso, fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente».
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