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Politica e Sanità

27 Settembre 2012

Mnlf: vademecum Ministero, freno ad abuso non sostituibilità


Sempre più spesso i medici di medicina generale hanno riportato nelle ricette l''indicazione di non sostituibilità del farmaco prescritto apportando motivazioni generiche quali la volontà del paziente oppure motivi clinici. Ma ora questa pratica non è più possibile e i prescrittori dovranno indicare specifiche e documentate ragioni. Per questo plaudiamo all’iniziativa del ministero della Salute che ha pubblicato un vademecum indirizzato a medici e farmacisti sull’applicazione delle disposizioni di legge contenute nel decreto Balduzzi. A dirlo il Movimento nazionale liberi farmacisti che in una nota spiega: «Nelle scorse settimane si è assistito a un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero e parte dei medici di famiglia. Secondo noi, una parte di questi professionisti non ha ancora compreso appieno la portata rivoluzionaria di questa disposizione che esalta l''atto professionale e libera da numerosi vincoli il loro ruolo. Del resto troppe sono state le pressioni che hanno segnato l''uscita dei farmaci equivalenti. Ora ci si augura che si torni alla normalità perché l''unico soggetto che ne soffre è la salute e, aggiungiamo, il portafoglio del paziente». Nel vademecum pubblicato dal Ministero sono ricapitolate le nuove modalità da seguire per la prescrizione «nelle ipotesi di primo trattamento di malattia cronica o di nuovo episodio di malattia non cronica per il quale sono disponibili più medicinali equivalenti», ma anche le norme per i farmacisti. «Se nella prescrizione» si legge nel vademecum «è indicato il solo principio attivo, il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnare il medicinale avente il prezzo più basso». Se «nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva l’eventuale espressa richiesta del paziente».

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