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Politica e Sanità

19 Ottobre 2012

Verona, patto medico-farmacista per la compliance


Chi tra i medici ancora fatica a digerire la prescrizione per principio attivo, potrebbe trovare interessante l''esperienza in corso a Verona, dove da un anno è in vigore un accordo tra medici e farmacisti sulla sostituibilità che funziona così bene da ispirare anche un Patto aziendale.  Firmato a settembre, l''intesa con l''Asl autorizza il medico di famiglia a riportare sempre la dicitura “non sostituibile” sulle ricette destinate ai pazienti ultra sessantacinquenni politrattati in terapia cronica. «Il continuo cambiamento di confezione» motiva Lorenzo Adami,  segretario provinciale della Fimmg «può essere motivo di confusione per il paziente anziano, con effetti negativi sulla compliance».
Un''osservazione condivisa in toto da Federfarma Verona, con cui la Fimmg provinciale aveva sottoscritto nell''ottobre 2011 un Gentlemen Agreement apprezzato da entrambe le categorie dopo una fase di rodaggio: il medico limita l’uso della dicitura “non sostituibile” ai soli casi di pazienti fragili, il farmacista si impegna a mantenere la marca del farmaco con cui si è avviata la terapia e a segnalare eventuali criticità al curante.
«Il caso di Verona è particolarmente virtuoso» commenta Adami «Già prima dell''entrata in vigore del decreto Balduzzi la nostra città era al terzo posto nella prescrizione di farmaci a brevetto scaduto». Di qui, per il rappresentante provinciale Fimmg, una difficoltà ancora maggiore a comprendere le ragioni della norma sulla prescrizione per principio attivo: «Non si capisce perché il medico debba giustificare le proprie scelte prescrittive davanti al farmacista» puntualizza «il rischio è quello di creare frizioni fra le due categorie. Un rischio che, per fortuna, a Verona abbiamo evitato». Conclude: «Il Patto e l''accordo con Federfarma riducono anche le probabilità di un possibile contenzioso medico legale a carico del Mmg: nel caso in cui un paziente incorra in effetti indesiderati a seguito della sostituzione in farmacia, a chi deve essere imputata la responsabilità: al farmacista che sostituisce il farmaco o al medico che ne prescrive il principio attivo?”.

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