Politica e Sanità
19 Ottobre 2012La sanatoria in titolarità della gestione provvisoria di una sede farmaceutica, disposta da norma di legge regionale, non costituisce violazione del principio generale del pubblico concorso sancito dall''articolo 97 della Costituzione. A dirlo, con sentenza numero 231 depositata il 12 ottobre, sono i giudici della Corte Costituzionale. Con questa decisione è stato così respinto il ricorso presentato un anno fa dal Governo contro la legge della regione Calabria (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) secondo la quale «i farmacisti che gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia». Per il Consiglio dei Ministri questa sanatoria minava il principio del pubblico concorso teso a «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» ed eccedeva di conseguenza «la competenza regionale». La Corte, invece, ha ritenuto tale principio suscettibile di deroga, qualora ci si trovi in presenza di «situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico». I giudici costituzionali hanno dunque accolto le motivazioni della Regione, secondo le quali «quella impugnata non è una disposizione di carattere generale, ma una norma tesa a sanare, con il criterio della specialità, la particolare situazione di quei farmacisti che, avendo conseguito l’idoneità all’ultimo concorso svolto in materia, hanno avuto assegnata in via provvisoria una sede resasi successivamente vacante, gestendola per almeno tre anni».
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