Politica e Sanità
17 Dicembre 2012Sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2012 le norme, previste dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2012, che parafarmacie e corner della Gdo devono adottare qualora allestiscano preparazioni galeniche officinali che non richiedono la presentazione della ricetta medica. In primo luogo, per definire le «preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica» si fa riferimento a quanto codificato nella Farmacopea ufficiale (Fu) come “Preparazioni farmaceutiche specifiche” o in altra farmacopea di un paese dell’Unione europea, che non contengano sostanze di cui alle tabelle 4 e 5 della Fu vigente. È richiesto che l’allestimento avvenga seguendo le Norme di buona preparazione dei medicinali in Farmacia (Nbp) o il Dm 18 novembre 2003. La possibilità di applicare le cosiddette “norme semplificate”, previste dal decreto del 2003, è riservato all’allestimento delle sole preparazioni non sterili. Inoltre, nel comma 2 dell’articolo 1, è previsto che debba essere vada comunicato al Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune ed alla Asl, l’inizio dell’allestimento delle preparazioni galeniche. Infine, sono presenti alcune modifiche all’allegato 1 del Dm 9 marzo 2012, che riguardano i requisiti strutturali e organizzative delle parafarmacie che vendono medicinali Otc e Sop e quelle che vendono esclusivamente medicinali Otc.
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